20 Febbraio 2008

Vademecum del Costituente regionale

Vademecum del Costituente regionale
La struttura federale del Partito Democratico è definita e disciplinata dal Capo III dello Statuto. Sono tuttavia rintracciabili anche in altre sue parti norme di cui i costituenti regionali devono tener conto: alcune stabiliscono principi generali che devono trovare attuazione anche negli statuti regionali, altre indicano oggetti che gli statuti regionali devono necessariamente trattare, altre li vincolano nel merito.

Più avanti viene fornita una versione dello Statuto nazionale in cui sono riportate in grassetto le parti che hanno implicazioni per la redazione degli statuti regionali o più in generale per la disciplina degli organi regionali e locali del Pd. Questo breve documento introduttivo offre invece una sintetica ricognizione delle norme, ulteriori rispetto a quelle contenute nel capo III, di cui i costituenti regionali dovranno tener conto.

Nel Capo I, all’articolo 1, viene previsto che gli statuti regionali debbano assicurare la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia (comma 3), oltre a demandare loro il compito di determinare le regole che rendano contendibili gli incarichi, fissando limiti al cumulo e al rinnovo dei mandati, nel rispetto del Codice etico (comma 8).

Il Codice etico, d’altro canto, impegna gli aderenti al Partito democratico a non «cumulare una funzione monocratica interna al partito con la titolarità di una carica istituzionale monocratica di equivalente o analogo livello territoriale, fatta eccezione per l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri».

All’articolo 2, che disciplina i soggetti della vita del Partito democratico, lo Statuto stabilisce che tutti gli elettori – individuati secondo le modalità stabilite dallo statuto nazionale, hanno diritto a partecipare all’elezione diretta dei segretari e delle assemblee regionali e sub regionali, se previsto dagli statuti regionali (comma 4, lett. a).

Viene altresì previsto che gli organi di garanzia di tutti i livelli territoriali – su cui v. Capo VIII – sono responsabili per la tenuta e le forme di pubblicità dell’Albo degli elettori e dell’Anagrafe degli iscritti (comma 8).

All’articolo 4 viene invece demandata a ciascuno statuto regionale la scelta delle modalità di elezione dei 300 membri di estrazione regionale che andranno ad integrare l’Assemblea nazionale. Lo statuto nazionale stabilisce tuttavia dei vincoli diretti, prevedendo che essi debbano essere scelti dagli elettori contestualmente all’elezione delle Assemblee regionali e che a ciascuna regione siano attribuiti cinque seggi, ad eccezione del Molise (2) e della Valle d’Aosta (1), ripartendo i seggi restanti in proporzione ai voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni della Camera dei Deputati, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

All’articolo 18 vengono poste le regole per le elezioni primarie, prevedendo che il regolamento che le indice, redatto sulla base del regolamento quadro nazionale, debba essere approvato dall’Assemblea del livello territoriale di riferimento a maggioranza dei componenti (comma 3).

Viene altresì previsto che le primarie siano obbligatorie per le cariche di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, mentre si rinvia agli statuti regionali per le modalità di selezione delle candidature per le altre cariche di livello regionale e locale (comma 4).

Per quanto riguarda la selezione delle candidature per le assemblee elettive di livello sub‐nazionale, viene previsto sia il metodo delle primarie, sia la facoltà di ricorrere ad altri metodi di ampia consultazione democratica (comma 9), rinviando agli statuti regionali per la loro disciplina (comma 4).
All’art. 22 viene rinviata agli statuti regionali la disciplina delle cause di incandidabilità e incompatibilità per le cariche di livello regionale e locale, nel rispetto: a) dei principi generali stabiliti all’articolo 1, comma 8; b) dei principi puntualmente fissati ai commi 3 e 4 dell’articolo 22; c) della procedura prevista per le deroghe al divieto di reiterazione dei mandati di cui al comma 6 dell’articolo 22; d) delle norme del Codice etico.

Il Capo VIII fissa invece le caratteristiche degli organi di garanzia e le relative procedure, nel rispetto delle quali gli statuti regionali dovranno disciplinarle (v. Capo III, articolo 11, comma 2).

Gli statuti regionali possono prevedere la costituzioni di ulteriori commissioni di livello provinciale o sub provinciale (art. 40, comma 2), nel quadro delle norme fissate dello Statuto nazionale in merito alle incompatibilità dei componenti (comma 4), alle modalità di elezione degli stessi (voto limitato) e alla loro durata in carica: 4 anni senza possibilità di rielezione (comma 5), con un presidente eletto per due anni, rieleggibile una sola volta (comma 6).

Nelle norme transitorie e finali viene previsto che nella prima seduta delle Assemblee regionali successiva all’approvazione dello statuto vengano eletti i membri del Coordinamento regionale (art. 44, comma 4), che transitoriamente le Assemblee costituenti regionali assumano la funzione di Assemblee regionali (comma 5) e che tale periodo transitorio non possa protrarsi oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre 2009, termine entro il quale dovrà aver luogo l’elezione delle assemblee regionali e dei segretari (comma 8). Per quanto riguarda gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, la loro elezione deve invece svolgersi entro un anno dall’approvazione dello Statuto nazionale e degli statuti regionali (comma 6).

Infine, viene stabilito che gli accordi confederativi stipulati con altri soggetti politici a livello locale (v. art. 13 del Capo III) dovranno risultare conclusi entro il termine del mandato dell’Assemblea costituente nazionale (articolo 49) e che, fintanto che non verranno approvati i nuovi statuti regionali, il funzionamento degli organi regionali e locali sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nello statuto nazionale (art. 51).

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