23 Luglio 2009

il Regolamento regionale per il Congresso

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REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO
E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
La Direzione regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, riunitasi il 20 luglio 2009, approva il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario regionale e dell’Assemblea regionale, ai sensi del vigente Statuto del Partito.
Il presente Regolamento integra, per quanto di competenza regionale, il Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale (di seguito denominato R.N.) approvato dalla Direzione Nazionale il 26 giugno 2009.
CAPO I
Art. 1
(Convocazione del procedimento elettorale)
  1. La Prima Convenzione regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia è convocata per il giorno 9 ottobre 2009.
  1. La Convenzione regionale si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale e del confronto sulle relative linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto nazionale.
  1. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale è fissata per il giorno 25 ottobre 2009, come previsto dall’art. 1 R.N.
Art. 2
(Composizione della Convenzione regionale)
  1. La Convenzione regionale è composta:
a) da 200 delegati eletti dagli iscritti attraverso le votazioni nei Circoli. La ripartizione dei delegati fra i Coordinamenti provinciali avviene per il 50% in ragione dei voti ottenuti dal P.D. nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati e per il 50% in ragione del numero degli iscritti. Non vengono attribuiti delegati in ragione degli iscritti ai Coordinamenti provinciali i cui iscritti non sono regolarmente certificati;
b) dai delegati per funzione: il Segretario regionale e i candidati alla carica di Segretario regionale; i componenti della Commissione regionale; il Presidente della Commissione regionale di garanzia.
  1. La Commissione regionale – di cui all’art. 15, c. 2, R.N. – procede, entro il 5 agosto, alla definizione dei delegati spettanti a ciascun Coordinamento provinciale
Art. 3
(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)
  1. Come previsto dall’art. 15, c.3, R.N., entro le ore 20.00 del 31 luglio 2009 vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla carica di Segretario regionale e le relative linee politico – programmatiche. Tutte le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti pari all’1% degli iscritti certificati nella regione e comunque non meno di 150.
  1. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
  1. L’ordine di presentazione delle candidature sarà assunto come ordine di illustrazione delle candidature stesse, e delle relative linee politico-programmatiche, nel corso delle riunioni di Circolo.
Art. 4
(Modalità di svolgimento delle riunioni del Circolo)
(Integra quanto previsto dall’art. 4 R.N.)
  1. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate pure le linee politiche collegate ai candidati alla carica di Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 10 minuti.
  1. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione regionale, collegate alle candidature alla Segreteria regionale. Nella sua composizione ciascuna lista deve rispettare i principi dell’alternanza di genere. Possono essere delegati anche iscritti appartenenti ad altre Provincie della Regione, E’ possibile presentare più liste di delegati collegate allo stesso candidato alla Segreteria regionale. Le liste devono essere autorizzate dai presentatori delle mozioni regionali alle quali si collegano.
  1. E’ compito della Commissione regionale predisporre sia il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni nei Circoli per l’elezione dei delegati alla Convenzione regionale, sia il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle suddette votazioni.
  1. Le riunioni dei Circoli si concludono con le votazioni, lo scrutinio dei voti e la redazione del verbale, che viene immediatamente trasmesso alla rispettiva Commissione provinciale di cui all’art. 2, c. 3, R.N.
Art. 5
(Compiti delle Commissioni provinciali)
  1. Le Commissioni provinciali, acquisiti tutti i verbali delle riunioni dei Circoli del territorio di propria competenza, procedono alla proclamazione dei delegati eletti alla Convenzione regionale.
  1. Tenuto conto dei delegati assegnati a ciascun Coordinamento provinciale (art. 2), il numero dei delegati spettante ad ogni mozione collegata a ciascun candidato Segretario regionale è assegnato proporzionalmente al numero dei voti complessivamente ottenuti nelle riunioni di Circolo, sulla base del metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi/numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti. I delegati sono assegnati alle liste, sulla base dei consensi ottenuti da ciascuna lista, mediante il riparto proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.
  1. Qualora siano state presentate più liste di delegati collegate allo stesso candidato alla Segreteria regionale, fermo restando il numero dei delegati assegnato ad ogni mozione in base al comma 2, i delegati vengono ripartiti tra le varie liste della stessa mozione sulla base del metodo del quoziente naturale (totale dei voti ottenuti/numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti.
  1. I delegati vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.
  1. Le Commissioni provinciali, espletati i compiti loro assegnati, trasmettono alla Commissione regionale i verbali delle riunioni dei Circoli.
Art. 6
(Svolgimento della Convenzione regionale)
  1. In apertura della Convenzione regionale, su proposta del Segretario regionale, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.
  1. Subito dopo, la Commissione regionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto (art. 15, comma 5), determina il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale, ovvero “i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purchè abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province”.
  1. A seguire, vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
  1. Le modalità e i tempi di svolgimento della Convenzione regionale devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati.
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N.B. Con la Convenzione regionale si chiude la I fase congressuale. La II fase è centrata sulle votazioni che porteranno all’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale, la cui composizione è definita dall’art.7.
CAPO II
Art. 7
(Composizione dell’Assemblea regionale)
  1. L’Assemblea regionale è composta:
a) dal Segretario regionale;
b) dai candidati a Segretario regionale ammessi alle elezioni primarie;
c) da 120 componenti eletti contestualmente all’elezione del Segretario regionale;
d) dai seguenti componenti per funzione:
i Segretari dei Coordinamenti provinciali;
il Segretario dell’organizzazione giovanile regionale;
una componente indicata dalle donne democratiche;
un componente indicato dal Coordinamento degli sloveni;
i parlamentari iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
i Consiglieri regionali iscritti al Partito Democratico;
i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Presidenti di Provincia, il Presidente e gli Assessori regionali, qualora iscritti al Partito Democratico;
i Capigruppo dei Consigli comunali dei capoluogo di Provincia e i Capigruppo dei Consigli provinciali;
un componente indicato dagli elettori immigrati.
  1. Con riferimento al livello regionale, le competenze indicate all’art. 3, comma 2, ed all’art. 4, comma 7, dello Statuto nazionale sono svolte, per analogia, dalla sola componente elettiva dell’Assemblea regionale.
Art. 8
(Ripartizione provinciale dei seggi dell’Assemblea regionale e
modalità di presentazione delle liste)
  1. La Commissione regionale determina, entro il 5.9.2009, la ripartizione territoriale dei 120 componenti elettivi dell’Assemblea regionale, definendo il numero dei seggi spettanti a ciascuna provincia. Tale ripartizione viene effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base della popolazione residente e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle elezioni 2008 per la Camera dei Deputati.
  1. In ciascuna provincia possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. Sono ammesse le liste presenti in almeno due province. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti nella provincia. La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere. Ogni iscritto può sottoscrivere una sola lista; qualora ne sottoscriva più di una, tali sottoscrizioni sono nulle. Non si possono sottoscrivere liste nelle quali si sia candidati.
  1. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando le stesse presso la Commissione regionale entro le ore 20.00 del 12 ottobre 2009. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria regionale ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, la Commissione regionale accerta la regolarità delle sottoscrizioni e l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria regionale.
  1. Esaurite le verifiche di cui al comma 3, la Commissione regionale predispone sia il modello di scheda per le votazioni in ciascuna provincia, sia il modello di verbale della sezione elettorale, sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni.
Art. 9
(Elezione dell’Assemblea Regionale)
  1. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto il verbale (art. 8, comma 4), che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali delle sezioni elettorali della provincia, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di sua competenza.
  1. I seggi assegnati a ciascuna provincia sono ripartiti proporzionalmente tra le liste, secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi provinciali/numero dei seggi assegnati), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello regionale, assegnando alle liste, secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti residui / numero dei seggi non attribuiti) i seggi non attribuiti. Gli ulteriori seggi eventualmente non ancora attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti a livello regionale. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti alle province cui non siano ancora stati assegnati tutti i seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente provinciale.
3. I membri dell’Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.
Art. 10
(Proclamazione degli eletti e del Segretario regionale)
  1. Terminate le operazioni di cui all’art. 9, la Commissione regionale comunica i risultati del voto, proclama gli eletti e convoca la prima riunione dell’Assemblea regionale entro 14 giorni.
  1. L’Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea Regionale e le relative modalità di voto vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall’Assemblea.
  1. Il Presidente dell’Assemblea Regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea Regionale eletti nelle liste a lui collegate.
  1. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza, il Presidente dell’Assemblea Regionale indice, nella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi nell’ambito della componente elettiva.
Art. 11
(Elezione dei Segretari provinciali e di Circolo)
Le elezioni dei Segretari provinciali e di Circolo si svolgeranno tra il 15 novembre 2009 e il 30 maggio 2010 sulla base di un Regolamento che sarà approvato dalla Assemblea regionale.
Art. 12
(Norma di rinvio)
Per quanto riguarda le garanzie si applica, per analogia, l’art. 14 del Regolamento nazionale.

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