27 Febbraio 2010

Assunzione dirigente a contratto priva dei requisiti

Al Sig. Presidente dell’ Amministrazione Provinciale

dott. Alessandro Ciriani

Al Sig. Assessore Provinciale competente

Stante la risposta di data 27.01.2010 alla precedente interrogazione sul medesimo argomento depositata dai sottoscritti consiglieri in data 14.01.2010;

Vista la determina di assunzione del dott. Samuele Grandin (2630/2009) del cui testo fedelmente si riportano i seguenti passaggi:

– PREMESSO che con deliberazione di G.P.n.279 del 5.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di procedere all’assunzione a tempo determinato di n.2 dirigenti, al di fuori della dotazione organica (…);

– DATO ATTO che con il suddetto provvedimento è stato stabilito di demandare al Presidente dell’Ente l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico, ai sensi dell’art.22, comma 5, lettera a), del Regolamento di Organizzazione, effettuando la scelta tra i candidati in possesso dei titoli e requisiti richiesti, opportunamente documentati da idoneo curriculum;

– VISTA, al riguardo, la nota in data 8.11.2009 del Vice Presidente della Provincia con cui comunica di voler procedere all’assunzione a tempo determinato, per la durata del mandato elettivo del Presidente, in qualità di dirigente, del dott. Samuele GRANDIN, nato a Jesolo (VE) il 21.01.1978 che risulta in possesso dei requisiti prescritti;

– RITENUTO, pertanto, di provvedere all’assunzione del suddetto dirigente, fuori dotazione organica, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

dai quali si evince dunque:

– la certificazione del “possesso dei requisiti prescritti” per l’incarico

– la piena responsabilità del Presidente della Provincia nell’individuazione del soggetto destinatario dell’incarico

– la piena responsabilità del Vice Presidente della Provincia che con la nota – citata espressamente dalla determina dirigenziale – in data 8.11.2009 comunica di voler procedere all’assunzione

Tenuto conto di quanto prescritto per legge sui requisiti formativi e professionali del dirigente a contratto fuori pianta organica (richiesti dall’art.23 co.1 del Regolamento di Organizzazione della Provincia) così come richiesto da

– art.19 comma 6 D.Lgs. n.165/2001

– come sostituito da art.3 comma 1 lett.g) Legge n.145/2002

– come modificato (con maglie ancor più restrittive) da art.40 comma 1 lett. E) e lett.f) del Decreto Legislativo n.150/2009

il cui testo coordinato viene di seguito riportato

(…) Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. (…)

Presa visione del curriculum-vitae del dott.Samuele Grandin, dal quale si evince che l’assunto per l’incarico di dirigente

– non sarebbe in possesso di precedenti esperienze almeno quinquennali nella dirigenza pubblica o privata;

– parrebbe non provenire dalla categoria D delle Pubbliche Amministrazioni;

– non avrebbe studi/pubblicazioni specialistiche e di alta qualificazione da annoverare, essendo per altro il titolo di laurea e la pratica forense presso uno studio legale privato – avviata solo dal 2008 – parte del normale inter professionale

Preso dunque atto

Dei dubbi sul possesso dei requisiti formativi e professionali del dirigente incaricato (richiesti dall’art.23 co.1 del Regolamento di Organizzazione della Provincia).

Considerato altresì che

Relativamente all’interrogazione n. 10/01 presentata dai sottoscritti consiglieri in data 14.01.2010 il Presidente della Provincia ha precisato che “all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali in possesso di specifica esperienza esterna per lo svolgimento delle suddette nuove funzioni di Polizia locale” e ancora che “non vi è alcun obbligo di analizzare altri curricula, atteso che l’art. 22, comma 5, lettera a) del vigente Regolamento di Organizzazione, prevede che la scelta sia fatta mediante individuazione diretta di un candidato in possesso dei relativi requisiti professionali”.

Assunto inoltre che

attraverso l’ordinanza n.3 del 18.01.2010, con la quale il Presidente della Provincia ha trasferito dal Dirigente in oggetto al Direttore Generale dell’ente la firma degli atti in materia di sanzioni amministrative e disciplinari nel campo della caccia e pesca, può solo logicamente desumersi che tali atti – se firmati dal dirigente medesimo – sarebbero stati tutti a rischio nullità o annullamento, da cui ne risulterebbe confermata indirettamente l’illegittimità dell’incarico, a cui verrebbe pertanto associata la corresponsabilità del Direttore Generale.

Rilevando, i sottoscritti consiglieri, il rischio della sussistenza degli estremi non solo dell’intervento della magistratura in sede contabile ( con possibilità per l’Ente di sobbarcarsi l’onere del danno erariale generato nel frattempo) ma anche di quella in sede penale

Si interpella il Presidente della Provincia

per conoscere le sue intenzioni relativamente

– alla volontà di procedere o meno alla revoca dell’assunzione del dirigente

– agli eventuali atti di responsabilità amministrativa, civile e politica di cui insieme al Vicepresidente intende farsi carico relativamente all’accaduto

Gli scriventi richiedono risposta scritta
In primo piano