28 Maggio 2010

Regolamento regionale per i Congressi di Circolo e Provinciali

REGOLAMENTO REGIONALE PER I CONGRESSI
NORME ATTUATIVE DELL’ART. 46 STATUTO NAZIONALE PER L’ELEZIONE:
a) DEI SEGRETARI E DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI
b) DEL SEGRETARIO E DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DI UDINE
c) DEI SEGRETARI E DEI DIRETTIVI DI CIRCOLO
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
(Indizione delle elezioni)
1. L’elezione dei Segretari e delle Assemblee provinciali, del Segretario e dell’Assemblea Comunale di Udine, dei Segretari e dei Direttivi dei Circoli è fissata dalle Assemblee provinciali entro e non oltre il 31 ottobre 2010. Oltre al momento assembleare e di dibattito, va assicurata l’apertura del seggio per le votazioni per almeno 1 ora; l’orario di apertura dei seggi può essere adattato ad esigenze locali con decisione del Comitato Direttivo provinciale, comunale o di Circolo.
Articolo 2
(Elettorato attivo e passivo per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale, del Segretario e del Direttivo di Circolo)
1. Hanno diritto di votare tutti coloro che risultano iscritti al 31 dicembre 2009 ed hanno rinnovato l’iscrizione al PD per l’anno 2010 fino al momento dello svolgimento dell’assemblea di Circolo ed i nuovi iscritti entro il 21 maggio 2010.
2. Hanno diritto di candidarsi tutti coloro che hanno perfezionato l’iscrizione al PD per l’anno 2010 fino al momento della presentazione delle candidature.
TITOLO II
ADEMPIMENTI DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI, DELL’ASSEMBLEA
COMUNALE DI UDINE, DEI DIRETTIVI DI CIRCOLO
Articolo 3
(Determinazione del numero dei componenti delle assemblee provinciali, dell’Assemblea comunale di Udine, dei Direttivi di Circolo)
1. Il numero dei componenti delle assemblee provinciali è determinato dalle Assemblee o Direzioni provinciali competenti per territorio, fatto salvo l’aumento del numero indicato in fase di riequilibrio (vedi articolo 14).
2. Il numero dei componenti dei direttivi di Circolo è determinato in base al numero degli iscritti a quel Circolo alla data del 31 dicembre 2009, ed è stabilito dalla Commissione provinciale per il congresso competente per territorio.
Per i circoli con numero di iscritti inferiori a 10 il Direttivo è composto dal Segretario e da un vicesegretario nominato dal Segretario di Circolo.
Articolo 4
(Definizione del numero di seggi spettante ad ogni Circolo)
1. Entro il ventesimo giorno antecedente allo svolgimento dei congressi di Circolo ciascuna Commissione provinciale per il congresso definisce il numero dei seggi spettante ad ogni Circolo. La ripartizione dei seggi è effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2009 e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal PD nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati.
TITOLO III
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Articolo 5
(Modalità e termini per la presentazione delle candidature a Segretario provinciale, Segretario comunale di Udine, Segretario di Circolo)
1. Le candidature a Segretario provinciale ed a Segretario comunale di Udine sono presentate alla Commissione provinciale competente per territorio entro le ore 20.00 del quindicesimo giorno antecedente allo svolgimento dei congressi di Circolo, unitamente al programma del candidato.
2. La presentazione delle candidature a Segretario di Circolo avviene entro la mezz’ora successiva all’inizio del Congresso di Circolo.
3. Ciascuna candidatura a Segretario provinciale o comunale deve essere accompagnata da un numero minimo di sottoscrizioni, pari al 3% degli iscritti della provincia o dell’unione comunale certificati al 31 dicembre 2009.
4. Per concorrere all’incarico di Segretario di Circolo è sufficiente l’autocandidatura.
Articolo 6
(Modalità e termini per la presentazione delle liste di candidati alle Assemblee provinciali e all’Assemblea comunale di Udine)
1. In ciascun Circolo possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria provinciale o a quella comunale di Udine.
2. Ciascuna lista deve contenere l’indicazione del candidato alla Segreteria al quale essa è collegata, nonché la dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria.
3. La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere.
4. Ciascuna lista può prevedere un minimo di 1 candidato fino a un numero di candidati pari ai seggi assegnati al Circolo.
5. Nessuno può essere candidato in più Circoli o in più liste.
7. Le liste di cui al comma 1 sono presentate alla Commissione provinciale competente per territorio entro le ore 20.00 del decimo giorno antecedente allo svolgimento dei congressi di Circolo.
Articolo 7
(Modalità e termini per le presentazione delle liste di candidati ai Direttivi di Circolo)
1.In ciascun Circolo possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.
2.Ciascuna lista deve contenere l’indicazione del candidato alla Segreteria al quale essa è collegata, nonché la dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria.
3.La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere.
4.Ciascuna lista può prevedere da un minimo di 1 candidato fino a un numero di candidati pari ai seggi assegnati al Direttivo.
5.Nessuno può essere candidato in più Circoli o in più liste.
6.La presentazione delle liste deve avvenire entro la mezz’ora successiva all’apertura del Congresso di Circolo.
Articolo 8
(Soggetti abilitati a sottoscrivere ed a presentare le candidature)
1. Le sottoscrizioni delle candidature di cui all’articolo 5 possono essere effettuate esclusivamente da coloro che risultano iscritti al PD al momento della sottoscrizione.
2. Le candidature di cui all’articolo 5 e le liste di candidati di cui agli articoli 6 e 7 sono presentate o dal candidato Segretario o da iscritti al PD a ciò delegati dal candidato Segretario.

TITOLO IV
LE COMMISSIONI PROVINCIALI
Articolo 9
(Funzioni delle Commissioni provinciali; incompatibilità dei componenti)
1. Il compito di gestire la tornata elettorale è affidato alle Commissioni provinciali elette in occasione delle Primarie del 25 ottobre 2009; qualora uno o più dei componenti sia decaduto o dimissionario, il compito di provvedere alla surroga spetta all’Esecutivo competente per territorio.
2. L’incarico di componente di Commissione provinciale è incompatibile con la candidatura a Segretario provinciale o comunale.
3. Le Commissioni provinciali possono essere successivamente integrate da un rappresentante per ciascuna delle candidature a Segretario provinciale; la nomina del rappresentante è facoltativa.
4. Alle riunioni della Commissione provinciale partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione di Garanzia provinciale o suo delegato.
Articolo 10
(Adempimenti delle Commissioni provinciali)
1. Ciascuna Commissione provinciale, verificata la regolarità delle candidature presentate, predispone distinti modelli di scheda di votazione per l’elezione:
a. del Segretario e dell’Assemblea provinciale
b. del Segretario e dell’Assemblea comunale di Udine
c. del Segretario e del Direttivo di Circolo.
2. Predispone inoltre il modello di verbale della sezione elettorale, sulla base del quale registrare il risultato delle votazioni.
3. Ciascuna commissione provinciale, entro il decimo giorno antecedente allo svolgimento dei congressi di Circolo, nomina un Presidente ed almeno 2 scrutatori.
4. Al Presidente della sezione elettorale o ad altro iscritto del Circolo possono essere delegate, da parte della Commissione provinciale, le funzioni connesse alla procedura elettorale per il rinnovo degli organi del Circolo.
TITOLO V
MODALITA’ DI VOTAZIONE – SISTEMA ELETTORALE
Articolo 11
(Modalità di votazione)
1. Si può esprimere il proprio voto:
a. tracciando un segno su una delle liste collegate ad un candidato Segretario (provinciale, comunale, di Circolo); in questo caso viene attribuito un voto alla lista prescelta;
b. tracciando un segno sia sul nome di uno dei candidati Segretario (provinciale, comunale, di Circolo), sia su una delle liste ad esso collegata; in questo caso viene attribuito un voto alla lista indicata.
NB: i voti espressi tracciano un segno su più liste, anche se collegate allo stesso candidato Segretario, sono da ritenersi VOTI NULLI. I voti espressi tracciando un segno solo sul nome del candidato Segretario vengono attribuiti alla lista ad esso collegata solo nel caso ci sia un’unica lista collegata, altrimenti sono da ritenersi VOTI NULLI.
2. qualora, a livello di Circolo, non sia possibile predisporre in tempo utile schede prestampate con i nomi dei candidati Segretario e quelli delle liste collegate, si può esprimere il proprio voto:
a. Scrivendo sulla scheda di votazione il nome di una delle liste collegate ad un candidato Segretario; in questo caso viene attribuito un voto alla lista prescelta.
b. Scrivendo sulla scheda di votazione sia il nome del candidato Segretario prescelto sia quello di una delle liste ad esso collegata; in questo caso viene attribuito un voto alla lista prescelta.
c. in presenza di un’unica lista collegata a un candidato Segretario il voto al candidato Segretario viene attribuito anche alla lista. In questo caso il voto può essere espresso anche scrivendo solo il nome del candidato Segretario.
Articolo 12
(Sistema elettorale)
1. Per l’assegnazione dei seggi si utilizza il metodo proporzionale “D’Hondt”. Si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista di candidati in un Circolo per 1, 2, 3, 4 fino al raggiungimento del numero di seggi assegnati a quel Circolo, attribuendo i seggi alle liste in base ai risultati in ordine decrescente, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.
2. I componenti delle Assemblee provinciali, dell’Assemblea Comunale di Udine e dei Direttivi di Circolo vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista, nel limite dei seggi attribuiti alla lista in cui sono compresi.
TITOLO VI
ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE E DEL SEGRETARIO
PROVINCIALE
Articolo 13
(Conclusione delle operazioni di voto)
1. Concluse le operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale di effettua lo spoglio delle schede (nell’ordine: provinciale, comunale, di Circolo) ed il conteggio dei voti; viene quindi redatto il verbale (art. 10, comma 2), che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale competente per territorio, unitamente alle schede di votazione, ad eccezione di quelle utilizzate per le elezioni degli organi del Circolo.
Articolo 14
(Attribuzione dei seggi dell’Assemblea provinciale)
1. La Commissione provinciale, acquisiti i verbali delle sezioni elettorali, provvede innanzi tutto ad attribuire i seggi dell’Assemblea provinciale.
2. A tal fine procede alla assegnazione dei seggi in ogni Circolo così come indicato dall’art. 12 comma 1 fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel Circolo.
3. Terminati i congressi di Circolo, accedono al riequilibrio proporzionale le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale. Il riequilibrio, che deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati, avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli.
Articolo 15
(Proclamazione degli eletti)
1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 14, il Presidente della Commissione provinciale comunica i risultati del voto, proclama gli eletti all’Assemblea provinciale e proclama eletto alla carica di Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all’Assemblea provinciale.
2. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di seggi, l’Assemblea provinciale, nella seduta di insediamento, procede al ballottaggio a scrutinio segreto tra i suddetti candidati. Risulta eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si ripete il ballottaggio.
Articolo 16
(Convocazione dell’Assemblea provinciale)
1. Il Presidente della Commissione provinciale, sentito il neoeletto Segretario provinciale, convoca la prima riunione dell’Assemblea provinciale entro i quindici giorni successivi alla conclusione del congresso provinciale.
2. L’Assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria del Presidente o di altro membro della Commissione provinciale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea provinciale e le relative modalità di voto vengono proposte dalla Commissione provinciale ed approvate dall’Assemblea.
TITOLO VII
ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DI UDINE E DEL SEGRETARIO
COMUNALE DI UDINE
Articolo 17
(Attribuzione dei seggi dell’Assemblea comunale di Udine. Proclamazione degli eletti e del Segretario comunale di Udine)
1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 15, la Commissione provinciale procede ad attribuire i seggi dell’Assemblea comunale di Udine ed a proclamare gli eletti applicando, per analogia, gli articoli 14, 15 e 16.
TITOLO VIII
ELEZIONE DEI SEGRETARI E DEI COORDINAMENTI DEI CIRCOLI
Articolo 18
(Attribuzione dei seggi dei Direttivi di Circolo. Proclamazione degli eletti e dei Segretari di Circolo)
2. Terminate le operazioni di cui all’articolo 13, la sezione elettorale procede ad attribuire i seggi del Direttivo del Circolo.
3. Il numero dei seggi da assegnare alla lista o alle liste collegata/e a ciascun candidato Segretario di Circolo è ottenuto secondo le modalità dell’art. 12 comma 1.
Articolo 19
(Proclamazione degli eletti)
1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 18, il Presidente della Sezione elettorale comunica i risultati del voto, proclama gli eletti al Direttivo del Circolo e proclama eletto alla carica di Segretario del Circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo di Circolo.
2. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Coordinamento, il Coordinamento, nella prima seduta dopo le elezioni, entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse, elegge il Segretario di Circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell’organismo. In caso i parità di voti, si ripete il ballottaggio.
TITOLO IX
LE GARANZIE CONGRESSUALI
Articolo 21
(Anagrafe degli iscritti e organi di garanzia)
1. Ai fini della tornata congressuale disciplinata dal presente Regolamento si intende per Anagrafe degli iscritti: l’elenco di coloro che hanno perfezionato l’iscrizione al Partito Democratico entro il 31 dicembre 2009, così come redatto e custodito dalle Segreterie provinciali competenti; l’elenco di coloro che si sono iscritti, per la prima volta, entro il 21 maggio 2010, così come redatto e custodito dalle Segreterie provinciali competenti.
2. L’Anagrafe degli iscritti viene certificata dalle Commissioni provinciali di garanzia competenti, con il voto della maggioranza dei 2/3, entro il 3 giugno 2010. Qualora una Commissione provinciale non approvi l’Anagrafe con la prescritta maggioranza o entro il termine indicato, sarà compito della Commissione regionale di garanzia esaminare ed approvare l’Anagrafe con la stessa maggioranza.
3. In caso di presunte irregolarità gli iscritti possono presentare, entro due giorni dalla comunicazione dell’Anagrafe ai Segretari dei Circoli, formale reclamo alla Commissione provinciale competente. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro due giorni. Contro la decisione, o in caso di inerzia, può essere proposto motivato ricorso alla Commissione regionale di garanzia, che è tenuta a pronunciarsi entro due giorni.
Per quanto riguarda l’accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti, si applica il Regolamento nazionale che disciplina tale materia, approvato nel 2009 dalla Commissione nazionale di garanzia.
In primo piano