9 Giugno 2010

CONGRESSO PD PROVINCIALE DI UDINE


TITOLO 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. – Elettorato attivo e passivo

1 . Hanno diritto di votare:
a) tutte e tutti coloro che risultano iscritti al 31 dicembre 2009 ed hanno rinnovato l’iscrizione al PD per l’anno 2010 fino al momento dello svolgimento dell’assemblea di Circolo;
b) le nuove e i nuovi iscritti entro il 21 maggio 2010.
2. Hanno diritto di candidarsi tutte e tutti coloro che hanno perfezionato l’iscrizione al PD per l’anno 2010 fino al momento della presentazione delle candidature.

Art. 2. – Commissione Provinciale elettorale
1. La Commissione provinciale elettorale, in collaborazione con il Segretario Provinciale, sovrintende alle operazioni elettorali a livello provinciale, comunale e di circolo. La sede della Commissione è presso la sede provinciale.
2. La Commissione Provinciale individua le modalità di massima divulgazione e conoscenza di tutti gli adempimenti elettorali e delle modalità di voto.
3. La Commissione Provinciale, sentito il Segretario Provinciale, predispone tutta la normativa operativa ed il materiale elettorale.

TITOLO II-CAPO I – NORME PER L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO-SEGRETARIA E DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 3. – Composizione dell’Assemblea Provinciale.
1. L’Assemblea Provinciale dell’Unione Provinciale di Udine è composta da 200 componenti eletti ed elette, oltre ai componenti e alle componenti di diritto come definiti dallo Statuto Regionale e dai regolamenti organizzativi. 2. L’elezione dei e delle componenti dell’Assemblea provinciale viene determinata sulla base di una o più liste di circolo collegate al candidato-candidata Segretario.
3. I congressi di Circolo -salvo quanto previsto dall’art.8 comma 1- si svolgeranno dal 26 settembre al 10 ottobre 2010.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della candidatura a Segretario-Segretaria Provinciale
1. Le candidature alla carica di Segretario-Segretaria provinciale, unitamente al programma del candidato-candidata, vengono depositate presso la Commissione provinciale di Udine entro le ore 20.00 dell’11 settembre 2010. Tutte le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 3% di iscritte e iscritti certificati al 31 dicembre 2009.
2. La Commissione provinciale cura la pubblicazione del programma presentato e assicura a tutte le candidature eguale dignità e piena parità di diritti.
3. L’ordine di presentazione delle candidature sarà assunto come ordine di identificazione nel corso di tutte le fasi elettorali.

Art. 5 – Ripartizione provinciale dei seggi dell’Assemblea provinciale e modalità di presentazione delle liste.
1. La Commissione Provinciale determina, entro il 30 giugno 2010, la ripartizione territoriale delle e dei 200 componenti elettivi dell’Assemblea provinciale, sulla scorta dei criteri regolamentari definendo il numero dei seggi spettanti a ciascun circolo.
2. La ripartizione dei seggi è effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base di iscritte e iscritti al 31 dicembre 2009 e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal PD nelle elezioni del 2008 per la Camera dei deputati.
3. In ciascun circolo possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato-candidata alla Segreteria. La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere. Ogni iscritto e ogni iscritta può sottoscrivere una sola lista; qualora ne sottoscriva più di una, tali sottoscrizioni sono nulle. Non si possono sottoscrivere liste nelle quali si sia candidati; non si può essere candidati in più di un circolo o in più liste1. Ciascuna lista può prevedere da un minimo di 1 candidato-candidata fino a un numero di candidati-candidate pari ai seggi assegnati al circolo per l’assemblea provinciale.
4. La presentazione della denominazione della lista (o delle denominazioni delle liste) su base provinciale avviene depositando la stessa (o le stesse) presso la Commissione provinciale entro le ore 20.00 del 16 settembre 2010.
5. Ciascuna denominazione di lista deve essere sottoscritta da un minimo di 50 iscritti e iscritte e deve indicare a quale tra i candidati alla Segreteria provinciale, la lista intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, la Commissione provinciale accerta la regolarità delle sottoscrizioni e l’accettazione del collegamento da parte del candidato-candidata alla Segreteria provinciale.
6. Le liste presentate in ciascun circolo dovranno essere sottoscritte da un minimo di 3 iscritti e iscritte e potranno essere presentate alla presidenza anche nel medesimo giorno del congresso.
7. Esaurite le verifiche di cui al comma 3, la Commissione provinciale predispone 3 modelli di scheda per le votazioni in ciascun circolo del: a) Segretario-Segretaria e Assemblea provinciale, b) Segretario-Segretaria e Assemblea comunale di Udine, c) Segretario-Segretaria e Direttivo di circolo. I risultati delle votazioni saranno registrati su apposito verbale predisposto dalla Commissione provinciale.

CAPO II: NORME PER ELEZIONE DEL SEGRETARIO-SEGRETARIA E DELL’ASSEMBLEA COMUNALE, DEL SEGRETARIO-SEGRETARIA E DEL DIRETTIVO DI CIRCOLO

Art. 6. – Composizione dell’assemblea comunale di Udine

1. L’Assemblea comunale è composta da un numero di componenti eletti ed elette e dai e dalle componenti di diritto come definiti dallo Statuto Regionale e dai regolamenti organizzativi.
2. Il numero dei e delle componenti e la ripartizione dei seggi spettanti a ciascun circolo sarà stabilito dall’Assemblea cittadina in accordo con la Commissione provinciale entro il 30 giugno 2010.
3. La ripartizione dei seggi è effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base degli iscritti e iscritte al 31 dicembre 2009 e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal PD nelle elezioni del 2008 per la Camera dei deputati

Art. 7. – Modalità e termini di presentazione della candidatura a Segretario-Segretaria comunale e delle liste per l’assemblea comunale
1. Le candidature alla carica di Segretario comunale di Udine, unitamente al programma del candidato, vengono depositate presso la Commissione provinciale di Udine entro le ore 20.00 dell’11 settembre 2010. Tutte le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 3% degli iscritti e iscritte certificati al 31 dicembre 2009.
2. La Commissione provinciale cura la pubblicazione del programma presentato e assicura a tutte le candidature eguale dignità e piena parità di diritti.
3. L’ordine di presentazione delle candidature sarà assunto come ordine di identificazione nel corso di tutte le fasi elettorali.
4. In ciascun circolo possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun Segretario-Segretaria comunale di Udine.
5. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un minimo di 7 iscritti e iscritte, contenere l’indicazione del candidato-candidata alla Segreteria al quale essa è collegata, nonché la dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato-candidata alla Segreteria.
6. La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere.
7. Ciascuna lista può prevedere un minimo di 1 candidato-candidata fino a un numero di candidati-candidate pari ai seggi assegnati al Circolo.
8. Nessuno può essere candidato o candidata in più Circoli o in più liste.
9. La denominazione della lista (o le denominazioni delle liste) sono presentate alla Commissione provinciale competente entro le ore 20.00 del 16 settembre 2010 e devono essere sottoscritte da un minimo di 10 iscritti e/o iscritte.

Art. 8. – Modalità e termini di presentazione delle candidature a Segretario-Segretaria e ai Direttivi di circolo
1. Lo svolgimento dei congressi di circolo segue in via ordinaria quello dell’elezione dell’assemblea provinciale. Le assemblee di Circolo possono decidere, in via straordinaria, di anticipare l’elezione dei loro organi dal 21 giugno all’inizio della fase congressuale ordinaria.
2. La presentazione delle candidature a Segretario-Segretaria e ai Direttivi di Circolo avviene entro la mezz’ora successiva all’inizio del Congresso di Circolo.
3. Per concorrere all’incarico di Segretario-Segretaria di circolo è sufficiente l’autocandidatura.
4. In ciascun Circolo possono essere presentate una o più liste2 collegate a ciascun candidato-candidata alla Segreteria.
5. All’atto della presentazione, ciascuna lista, previa accettazione anche orale del collegamento da parte del candidato Segretario o candidata a Segretaria, indicherà a quale candidato-candidata è collegata.
6. La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere.
7. Ciascuna lista può prevedere da un minimo di 1 candidato-candidata fino a un numero di candidati-candidate pari ai seggi assegnati al Direttivo.
8. Nessuno può essere candidato in più Circoli o in più liste.

Art. 9. – Composizione dei direttivi dei Circoli
1. Il numero delle componenti e dei componenti elettivi del Direttivo del Circolo è stabilito dall’Assemblea di Circolo, anche in base alle disponibilità presenti, sino ad un massimo di:
● 5 componenti per Comuni e realtà locali sotto i 1.000 ab.
● 9 componenti per Comuni e realtà locali fra 1.000 e 3.000 ab.
● 11 componenti per Comuni e realtà locali fra 3.000 e 5.000 ab.
● 13 componenti per Comuni e realtà locali fra 5.000 e 10.000 ab.
● 15 componenti per Comuni e realtà locali fra 10.000 e 15.000 ab.
● 20 componenti per Comuni e realtà locali sopra i 15.000 ab.
2. Per i circoli con numero di iscritti e iscritte inferiori a 10, il Direttivo è composto dal Segretario-Segretaria e da una vicesegretaria o da un vicesegretario nominato dal Segretario-Segretaria di Circolo.

TITOLO III – NORME COMUNI A TUTTI I LIVELLI TERRITORIALI

Art. 10 – Svolgimento delle Assemblee di Circolo
1. Le Assemblee si svolgono in forma pubblica e il diritto di parola deve essere assicurato anche a quanti inseriti nell’Albo degli elettori ed elettrici.
2 Si ritiene non opportuno per i Direttivi di circolo stabilire un numero minimo di sottoscrittori-sottoscrittrici 2 elettori e elettrici.
2. Nella convocazione va stabilito l’orario d’inizio dell’Assemblea e l’orario d’inizio e chiusura delle votazioni.
3. Oltre alle operazioni di voto, le Assemblee devono comprendere un tempo dedicato al dibattito per affrontare ogni aspetto relativo alla costruzione e al radicamento del PD sul territorio.
4. Il Presidente (o la Presidente) in apertura illustra ai presenti le modalità di svolgimento dell’Assemblea e i relativi compiti. Si provvede quindi alla formazione del seggio elettorale. Seguono la presentazione delle mozioni dei candidati segretari- segretarie, delle liste ed il dibattito.

Art. 11. – Soggetti abilitati a sottoscrivere e a presentare le candidature

1. Le sottoscrizioni delle candidature possono essere effettuate esclusivamente da coloro che risultano iscritti e iscritte al PD al momento della sottoscrizione.
2. Le liste di candidati e candidate sono presentate o dal candidato-candidata Segretario o da iscritti e iscritte al PD a ciò delegati dal candidato-candidata Segretario.

Art. 12. – Operazioni di voto
1. Conclusa la discussione generale si passa alla votazione dei candidati-candidate e delle liste collegate. Le operazioni di voto, in ogni caso, non potranno avere inizio prima dell’illustrazione delle candidature. È compito dell’assemblea stabilire l’orario di chiusura delle votazioni; va assicurata, comunque, l’apertura del seggio per almeno 1 ora.
2. Le operazioni di spoglio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Vengono prima scrutinate le schede per l’elezione del Segretario-Segretaria e dell’Assemblea Provinciale e, successivamente, quelle per il Segretario-Segretaria e l’Assemblea dell’Unione Comunale di Udine; infine le schede per il Segretario-Segretaria e il Direttivo di circolo.
3. Viene quindi redatto il verbale, che è immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, unitamente alle schede di votazione, a eccezione di quelle utilizzate per l’elezione degli organi di Circolo.

Art. 13. – Modalità di votazione

1. Si può esprimere il proprio voto:
a. tracciando un segno su una delle liste collegate ad un candidato Segretario-Segretaria (provinciale, comunale, di Circolo); in questo caso viene attribuito un voto alla lista prescelta;
b. tracciando un segno sia sul nome di uno dei candidati-candidate Segretario (provinciale, comunale, di Circolo), sia su una delle liste ad esso collegata; in questo caso viene attribuito un voto anche alla lista indicata
.
NB: i voti espressi tracciando un segno su più liste, anche se collegate allo stesso candidato Segretario-Segretaria, sono da ritenersi VOTI NULLI; i voti espressi tracciando un segno solo sul nome del candidato-candidata Segretario vengono attribuiti alla lista ad esso collegata solo nel caso ci sia un’unica lista collegata, altrimenti sono da ritenersi VOTI NULLI
.

2. Qualora in un circolo non sia presente una lista collegata al candidato-candidata Segretario provinciale e/o comunale, il voto è considerato comunque valido ai fini del riequilibrio previsto dall’art. 14 c. 3.
3. Qualora, a livello di Circolo, non sia possibile predisporre in tempo utile schede prestampate con i nomi dei candidati-candidate Segretario e quelli delle liste collegate, si può esprimere il proprio voto:
a. scrivendo sulla scheda di votazione il nome di una delle liste collegate ad un candidato-candidata Segretario; in questo caso viene attribuito un voto alla lista prescelta.
b. scrivendo sulla scheda di votazione sia il nome del candidato-candidata Segretario prescelto sia quello di una delle liste ad esso collegata; in questo caso viene attribuito un voto alla lista prescelta.
c. in presenza di un’unica lista collegata a un candidato-candidata Segretario, il voto viene attribuito anche alla lista. In questo caso il voto può essere espresso anche scrivendo solo il nome del candidato-candidata Segretario.

Articolo 14. – Sistema elettorale

1. Per l’assegnazione dei seggi si utilizza il metodo proporzionale “d’Hondt”. Si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista di candidati in un Circolo per 1, 2, 3, 4 fino al raggiungimento del numero di seggi assegnati a quel Circolo, attribuendo i seggi alle liste in base ai risultati in ordine decrescente, fino a esaurimento dei seggi da assegnare.
2. I componenti delle Assemblee provinciali, dell’Assemblea Comunale di Udine e dei Direttivi di Circolo vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista, nel limite dei seggi attribuiti alla lista in cui sono compresi.
3. Terminati i congressi di Circolo, accedono al riequilibrio proporzionale le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale. Il riequilibrio, che deve garantire la piena proporzionalità delle e dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati, avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati-delegate eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato-delegata, mentre il numero di delegati-delegate delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati-delegate da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli.

TITOLO IV

Art. 15. – Proclamazione degli eletti.
1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 14, il Presidente (o la Presidente) della Commissione provinciale comunica i risultati del voto, proclama gli eletti e elette all’Assemblea provinciale e comunale e proclama eletto alla carica di Segretario-Segretaia 3 provinciale e di Segretario-Segretaria comunale il candidato-candidata collegato alla maggioranza assoluta di delegati all’Assemblea provinciale e comunale.
2. I candidati e candidate ai diversi organi vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista. 3. Qualora più candidati-candidate abbiano ottenuto lo stesso numero di seggi, l’Assemblea provinciale e l’Assemblea comunale, nella seduta di insediamento, procedono al ballottaggio a scrutinio segreto tra i suddetti candidati-candidate.
4. Risulta eletto Segretario-Segretaria il candidato-candidata che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si ripete il ballottaggio.

Art. 16. – Convocazione dell’Assemblea provinciale e comunale

1. Il Presidente (o la Presidente) della Commissione provinciale, sentito il neoeletto-neoeletta Segretario provinciale, convoca la prima riunione dell’Assemblea provinciale e comunale entro i quindici giorni successivi alla conclusione dei congressi provinciale e comunale.
2. L’Assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria della Presidente o di altro-altra componente della Commissione provinciale, elegge il o la Presidente dell’Assemblea provinciale e comunale. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea provinciale e comunale, e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione provinciale ed approvate dall’Assemblea.

TITOLO V – ELEZIONE DEL SEGRETARIO-SEGRETARIA E DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DI UDINE

Art. 17. – Attribuzione dei seggi dell’Assemblea comunale di Udine. Proclamazione degli eletti e del Segretario comunale di Udine
Terminate le operazioni di cui all’articolo 15, la Commissione provinciale procede ad attribuire i seggi dell’Assemblea comunale di Udine ed a proclamare gli eletti applicando, per analogia, gli articoli 14, 15 e 16.

TITOLO VI – ELEZIONE DEI SEGRETARI-SEGRETARIE E DEI DIRETIVI DEI CIRCOLI

Art.18. – Attribuzione dei seggi dei Direttivi di Circolo. Proclamazione degli eletti ed elette e dei Segretari-Segretarie di Circolo
1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 13, la sezione elettorale procede ad attribuire i seggi del Direttivo del Circolo.
2. Il numero dei seggi da assegnare alla lista o alle liste collegata/e a ciascun candidato-candidata Segretario di Circolo è ottenuto secondo le modalità dell’art. 14 comma 1.

Art. 19. – Proclamazione degli eletti ed elette
1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 18, il o la Presidente della Sezione elettorale comunica i risultati del voto, proclama gli eletti e le elette al Direttivo del Circolo e proclama eletto-eletta alla carica di Segretario-Segretaria del Circolo la candidata o il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo di Circolo.
2. Qualora nessun candidato-candidata Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Coordinamento, il Coordinamento, nella prima seduta dopo le elezioni, entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse, elegge il Segretario- Segretaria di Circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell’organismo. In caso di parità di voti, si ripete il ballottaggio.

TITOLO VII – LE GARANZIE CONGRESSUALI

Art. 20. – Anagrafe degli iscritti e iscritte e organi di garanzia
1. Ai fini della tornata congressuale disciplinata dal presente Regolamento si intende per Anagrafe degli iscritti e delle iscritte: l’elenco di coloro che hanno perfezionato l’iscrizione al Partito Democratico entro il 31 dicembre 2009, così come redatto custodito dalle Segreterie provinciali competenti; l’elenco di coloro che si sono iscritti o iscritte per la prima volta, entro il 21 maggio 2010, così come redatto e custodito dalle Segreterie provinciali competenti.
2. L’Anagrafe degli iscritti e iscritte viene certificata dalle Commissioni provinciale di garanzia competente, con il voto della maggioranza dei 2/3, entro il 30 giugno 2010. Qualora una Commissione provinciale non approvi l’Anagrafe e l’Albo con la prescritta maggioranza o entro il termine indicato, sarà compito della Commissione regionale di garanzia esaminare ed approvare l’Anagrafe e l’Albo con la stessa maggioranza.
3. In caso di presunte irregolarità gli iscritti e le iscritte possono presentare, entro due giorni dalla comunicazione dell’Anagrafe ai Segretari e Segretarie dei Circoli, formale reclamo alla Commissione provinciale. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro due giorni. Contro la decisione, o in caso di inerzia, può essere proposto motivato ricorso alla Commissione regionale di garanzia, che è tenuta a pronunciarsi entro due giorni.
4. Per quanto riguarda l’accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e iscritte, si applica il Regolamento nazionale che disciplina tale materia, approvato nel 2009 dalla Commissione nazionale di garanzia.

Art. 21. – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano l’art. 46 dello Statuto nazionale e le relative norme attuative emanate dall’Assemblea regionale il 27 maggio 2010.
In primo piano