19 Giugno 2010

Questione del Nucleare in Provincia

Al Sig. Presidente dell’ Amministrazione Provinciale

dott. Alessandro Ciriani

Al Sig. Assessore Provinciale competente

LORO SEDI

Considerato che

Sul giornale “Il Sole 24 ore” è stato pubblicato il 22 dicembre 2009 un articolo riguardo l’energia nucleare in Italia. Il governo infatti ha approvato un decreto legislativo in attuazione dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia nucleare su “localizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché misure compensative e campagne informative”. In tale decreto vengono fissati i criteri per individuare i siti per le future centrali nucleari e vengono date disposizioni riguardo la gestione dei rifiuti radioattivi. Nel decreto medesimo all’art. 8 vi è la definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari esse sono:

a) popolazione e fattori socio-economici;

b) qualità dell’aria;

c) idrologia e risorse idriche;

d) fattori climatici;

e) biodiversità;

f) geofisica e geologia;

g) valore paesaggistico;

h) valore architettonico-storico;

i) accessibilità.

l) sismo-tettonica;

m) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;

n) strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

o) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.

Nell’art 13 ai commi 10 e 11, 12 si enuncia che “Al compimento dell’istruttoria, l’Agenzia, anche in base all’esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.

Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all’intesa.

Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l’autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell’autorizzazione unica.”

All’articolo 18 (Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi) si afferma che

1. Il titolare dell’autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell’impianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli prodotti durante l’esercizio dell’impianto nucleare, che vengono gestiti dall’operatore in base alla normativa vigente e stoccati temporaneamente nel sito dell’impianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.

2. Il titolare dell’autorizzazione unica provvede, secondo le prescrizioni impartite dall’Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.

All’ Articolo 21 si sancisce che:

1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell’articolo 8, comma 4 è istituito un “Comitato di confronto e trasparenza”, finalizzato a garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente.

2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell’impianto nucleare.”

3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell’impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all’uopo dal titolare dell’autorizzazione unica.

4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con oneri a carico dell’operatore, è composto da:

a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;

b) il/i Presidente/i della/e Provincia/e interessata/e o suo/i delegato/i;

c) il/i Sindaco/i del/i Comune/i interessato/i o suo/i delegato/i;

d) il Prefetto o suo delegato…..”

All’art. 22 si prevede come indennizzo per le Province che ospitano centrali nucleari alcuni incentivi economici.

Considerando, inoltre, che in più occasioni il Presidente della Regione FVG Renzo Tondo si è detto disponibile ad accogliere all’interno della Regione eventuali centrali nucleari e che sembra prendere corpo la possibilità di costruzioni di centrali nucleari nel FVG,

SI INTERPELLA il Presidente della Provincia di Pordenone, Alessandro Ciriani,


1.Se siano pervenute, formalmente e informalmente, al Presidente della Provincia di Pordenone e ai membri della giunta provinciale richieste, domande o qualsivoglia atto che possa rivelare l’intenzione del Governo di individuare il territorio della Provincia di Pordenone come luogo per la possibile costruzione di una centrale nucleare e/o come sede di futuro stoccaggio di rifiuti radioattivi.

2.Come valuta il Presidente della Provincia la possibile costruzione di una centrale nucleare o di una struttura atta allo stoccaggio di rifiuti radioattivi nel nostro territorio provinciale, noto per il suo alto rischio sismico, per la sua naturale abbondanza d’acque, per il suo straordinario valore paesaggistico e infine per la sua diffusa presenza di popolazione? Quale sarebbe il Suo orientamento nel caso in cui ci fosse questo intendimento da parte del Governo e/o della Regione?

Distinti saluti

…Bragatto…………………………………… …Zanin.………………………………………

…Pezzin ……………………………………… .Padovese…………………………………….

…Diolosà.……………………………………. …Zanut……

…………………………………..
In primo piano