6 Agosto 2010

Depositato un esposto sull’assunzione di un dirigente in Provincia

Non avendo ricevuto risposta, nel mese di aprile abbiamo dunque formulato una nuova interrogazione orale, alla quale finalmente il Vicepresidente della provincia Grizzo, quale firmatario del provvedimento di assunzione, ha dato risposta in sede di consiglio provinciale nel mese di maggio. Tre azioni puntuali dell’opposizione, volte a cercare di dipanare la matassa di un provvedimento sul quale si stendono parecchie ombre, a partire dalla catena di responsabilità che coinvolgono direttamente e indirettamente, oltre al neoassunto, i responsabili politici e amministrativi del provvedimento.

In ultima istanza non ritenendo le risposte ricevute in alcun modo rassicuranti nel merito dei dubbi di legittimità sui requisiti necessari all’assunzione, ci siamo dunque sentiti in dovere di predisporre un esposto alla Magistratura e alla Corte dei Conti, così da poter valutare sotto ogni profilo le conseguenze di tale atto.

Il Capogruppo PD Giorgio Zanin

Il Capogruppo IdV Fabio Gasparini

Il Capogruppo Libertà Civiche Angelo Masotti


Alla Procura della Corte dei Conti

Viale Miramare, 19 34135 TRIESTE

Alla procura della Repubblica di Pordenone

Piazza Giustiniani, 7 – 33170 Pordenone

OGGETTO: esposto relativo all’assunzione di un dirigente a contratto della Provincia di Pordenone

Noi sottoscritti:

GIORGIO ZANIN, nato a San Vito al Tagliamento (PN), il 17.04.1964

FABIO GASPARINI, nato a San Vito al Tagliamento (PN), il 18.08.1981

ANGELO MASOTTI CRISTOFOLI, nato a Fiume Veneto (PN), il 06.06.1946

consiglieri provinciali della Provincia di Pordenone, con la presente, vista anche la sentenza della corte dei conti della Campania n°127/2009, ci sentiamo in dovere di segnalare l’adozione di alcuni atti posti in essere dall’amministrazione provinciale di Pordenone relativamente all’assunzione di un dirigente a contratto fuori dotazione organica.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 279 di data 05.11.2009 (DOC. 1) è stata, infatti, deliberata l’assunzione di n. 2 dirigenti a contratto, fuori dotazione organica.

Nelle premesse di suddetta delibera viene riportata l’esigenza di ricorrere all’art 110, comma 2, del Dlgs 267/2000 in base al quale “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e’ prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità”.

Con determina dirigenziale n. 2630 di data 11.11.2009 (DOC. 2) è stata disposta l’assunzione del primo dirigente, dott. Samuele Grandin;

Con ordinanza presidenziale n. 27 di data 13.11.2009 (DOC. 3) è stato conferito al predetto dott. Samuele Grandin l’incarico della direzione del servizio di vigilanza provinciale

Dalla predetta determina di assunzione a dirigente del dott. Samuele Grandin (2630/2009) si evince dunque:

– la certificazione alla data dell’assunzione del “possesso dei requisiti prescritti” per l’incarico;

– la piena responsabilità del Presidente della Provincia nell’individuazione del soggetto destinatario dell’incarico;

– la piena responsabilità del Vice Presidente della Provincia che con la nota – citata espressamente dalla determina dirigenziale – in data 8.11.2009 comunica di voler procedere all’assunzione;

Tenendo conto di quanto prescritto per legge sui requisiti formativi e professionali che deve possedere un dirigente a contratto fuori pianta organica (richiesti dall’art.23 co.1 del Regolamento di Organizzazione della Provincia) così come richiesto dall’ art.19 comma 6 D.Lgs. n.165/2001, come sostituito da art.3 comma 1 lett.g) Legge n.145/2002 e come modificato (con maglie ancor più restrittive) da art.40 comma 1 lett. E) e lett.f) del Decreto Legislativo n.150/2009, dalla visione del curriculum-vitae del dott.Samuele Grandin (DOC. 4) , si evince che il neo dirigente:

– non sarebbe in possesso di precedenti esperienze almeno quinquennali nella dirigenza pubblica o privata;

– parrebbe non provenire dalla categoria D delle Pubbliche Amministrazioni;

– non avrebbe studi/pubblicazioni specialistiche e di alta qualificazione da annoverare, essendo per altro il titolo di laurea e la pratica forense presso uno studio legale privato – avviata solo dal 2008 – parte del normale inter professionale

Visti tali dubbi, i sottoscritti consiglieri hanno presentato opportuna interrogazione al Presidente della Provincia in data 14.01.2010 (DOC. 5).

Il Presidente della Provincia ha risposto (DOC. 6) che

“all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali in possesso di specifica esperienza esterna per lo svolgimento delle suddette nuove funzioni di Polizia locale”

e ancora che

“non vi è alcun obbligo di analizzare altri curricula, atteso che l’art. 22, comma 5, lettera a) del vigente Regolamento di Organizzazione, prevede che la scelta sia fatta mediante individuazione diretta di un candidato in possesso dei relativi requisiti professionali”.

Successivamente, con l’ordinanza n.3 del 18.01.2010 (DOC. 7), il Presidente della Provincia ha trasferito dal Dirigente in oggetto al Direttore Generale dell’ente la firma degli atti in materia di sanzioni amministrative e disciplinari nel campo della caccia e pesca.

A pare di chi scrive, la predisposizione di tale ordinanza può far logicamente desumere che, gli eventuali atti di competenza del dirigente – se firmati dal dirigente medesimo – sarebbero stati tutti a rischio nullità o annullamento, da cui ne risulterebbe confermata indirettamente l’illegittimità dell’incarico, a cui verrebbe pertanto associata la corresponsabilità del Direttore Generale.

Da queste evenienze, i sottoscritti consiglieri, rilevando il rischio della sussistenza degli estremi non solo dell’intervento della magistratura in sede contabile (con possibilità per l’Ente di sobbarcarsi l’onere del danno erariale generato nel frattempo) ma anche di quella in sede penale hanno interrogato esplicitamente nel merito l’amministrazione provinciale in data 25 febbraio e 16 aprile 2010 (DOC 8 e 9), ricevendone risposta a firma del Vice Presidente (DOC 10).

Proprio sulla base della risposta alle interrogazioni, gli scriventi segnalano alcune possibili inesattezze, che ritengono dunque di sottolineare:

In particolare:

– per il punto 4 della risposta

1) a seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 2/1993 – su detta materia la nostra Regione esercita potestà legislativa ai sensi dell’art.4 del proprio Statuto di autonomia e non più ai sensi dell’art.5). In base alla LR di istituzione del comparto unico del pubblico impiego (LR 13/1998, art.127, co.4), . Quindi, fondamentale diventa il <<rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego>>, che sono sostanzialmente quelli attuativamente contenuti nel D.Lgs. 165/2001 (previgentemente D.Lgs. 29/1993, il cosiddetto “decreto di privatizzazione della P.A.”).

2) Posto dunque che il D.Lgs. 165/2001 (non la sua novella rappresentata dal D.Lgs. 150/2009) trova automatica applicazione negli enti locali della nostra Regione per articoli quali il 19.6, ci si chiede dove – cfr. punto 4 della risposta 23/04/2010 a firma del vicepresidente Grizzo – la deliberazione della CdC Lombardia (S.G.) n.308 del 17.03.2010 indichi la non applicabilità proprio del 19.6 originario a Comuni e Province, privilegiando la vigenza dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

per i punti 6 e 7 della risposta

Si fa riferimento ad una valutazione del Dirigente fatta sulla base della documentazione presentata dal candidato dirigente Grandin (punto 6), mentre di seguito (punto 7) si menziona una ripresentazione e una successiva valutazione della documentazione, dalle quali risulterebbe una conferma della legittimità e rispondenza degli atti presentati in origine. Si tratta forse di una conferma ex-post rispetto all’assunzione?

per il punto 8 della risposta

Si menziona come elemento atto alla stipula del contratto del Grandin un “non trascurabile spessore professionale” non meglio precisato, laddove dal curriculum viceversa si evincono un comune titolo universitario e una comune pratica forense, obbligatoria per tutti i candidati alla pratica professionale.

Con Osservanza.

-Giorgio Zanin-

-Fabio Gasparini-

-Angelo Masotti Cristofoli-

Si allega:

Doc. 1) deliberazione della Giunta provinciale n. 279 di data 05.11.2009;

Doc. 2) determina dirigenziale n. 2630 di data 11.11.2009;

Doc. 3) ordinanza presidenziale n. 27 di data 13.11.2009

Doc. 4) curriculum-vitae del dott.Samuele Grandin;

Doc. 5) interrogazione di data 14.01.2010;

Doc. 6) risposta all’interrogazione di data 14.01.2010;

Doc. 7) ordinanza n.3 del 18.01.2010;

Doc. 8) interrogazione di data 25.02.2010;

Doc. 9) interpellanza di data 20.04.2010;

Doc. 10) risposta all’interpellanza di data 16.04.2010.

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