9 Settembre 2010

Federalismo demaniale – odg

Al Sig. Presidente dell’ Amministrazione
Provinciale
dott. Alessandro Ciriani
Al Sig. Assessore Provinciale competente
LORO SEDI

Visto che la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 134 dell’11 giugno 2010
ha pubblicato il decreto sul federalismo demaniale “ATTRIBUZIONE A COMUNI,
PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE E REGIONI DI UN LORO PATRIMONIO, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.” Che, all’articolo 1,
recita
“1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e
con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i
beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
2. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima
valorizzazione funzionale.”
Visto che il suddetto decreto all’articolo 2 recita:
“4. L’ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell’interesse della
collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale
del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale
rappresentata. Ciascun ente assicura l’informazione della collettività circa il processo di
valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun
ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle
norme dei rispettivi Statuti.

5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri:
a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono
attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per
l’entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario
richiedano l’attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo
maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione
tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello
istituzionale;
b) semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle
Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di
cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei
beni trasferiti, la deliberazione da parte dell’ente territoriale di approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un’apposita conferenza di servizi, che opera
ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana
e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni
comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte
salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali,
con le modalità ivi stabilite. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce
provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e
ne fissa i limiti e i vincoli;
c) capacità finanziaria, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le
esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni;
d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e
le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall’ente cui è attribuito il bene e le esigenze
di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso;
e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene
è realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali,
paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del
territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.”

Visto che all’Art. 5 comma 1 aggiunge “e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione
di quelli esclusi dal trasferimento.”

Visto anche l’ Art. 5, comma 2, che esclude dal trasferimento “le strade ferrate in uso”;

Visto che l’Agenzia del Demanio a fine luglio ha pubblicato un primo elenco parziale dei
beni cedibili che sarà aggiornato con cadenza quindicinale e reso definitivo il 22 dicembre
2010 e che tale elenco tra breve sarà integrato con i beni da trasferire a titolo gratuito alle
Regioni a Statuto Speciale come per Roma Capitale (legge 42/2009) per i quali è previsto
un accordo specifico sulla base di una serie di criteri compreso quello della capacità
finanziaria di chi richiede il bene;

Visto che dal verbale di deliberazione della giunta comunale di Spilimbergo del 09 marzo
2010 (n. 42 del registro delle delibere), con oggetto: “Approvazione schema Protocollo
d’Intesa per il progetto denominato Recupero ex tratto ferroviario dismesso Casarsa della
Delizia-Pinzano al Tagliamento” si legge nella parte introduttiva:
“Premesso che la Provincia di Pordenone, quale Ente territoriale di area vasta:
• ha tra le proprie competenze quella di favorire la promozione e la valorizzazione del
territorio anche attraverso la realizzazione di itinerari ciclabili che mettano in connessione
ambiti di interesse storico-culturali e paesaggistici;
• intende facilitare la collaborazione tra i vari soggetti istituzionali che a vario titolo
promuovono lo sviluppo socio-economico del territorio;
• intende promuoversi come soggetto che svolge funzioni di coordinamento territoriale in
una logica di sussidiarietà e a supporto dei Comuni della provincia;

Considerato che:
• il tratto ferroviario Casarsa della Delizia – Pinzano al Tagliamento, facente parte della
linea ferroviaria Casarsa – Gemona, si sviluppa per circa 30 km lungo il territorio di
sei Comuni in provincia di Pordenone (Casarsa della Delizia, Pinzano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Spilimbergo e Valvasone);
• la società Ferservizi s.p.a. – a totale partecipazione statale di cui unico socio è il Ministero
dell’Economia e delle Finanze -, che si occupa del patrimonio immobiliare del Gruppo
Ferrovie dello Stato, con propria nota del 10.07.2003 ha comunicato alla Provincia di
Pordenone e ai suddetti Comuni la volontà di dismettere il tratto ferroviario Casarsa –
Pinzano, rimanendo in attesa dell’emanazione di apposito Decreto Ministeriale;
• con la comunicazione di cui sopra la Ferservizi s.p.a. ha manifestato la volontà di cedere
il sedime della tratta dimessa preferendo la cessione ad un unico ente o, in subordine, a
tutti i Comuni interessati;

Dato atto che:
• a seguito della espressa volontà di Ferservizi s.p.a., i Comuni interessati dal tracciato
hanno delegato la Provincia di Pordenone ad avviare le trattative con la società stessa e a
valutare una proposta organica di utilizzo alternativo e omogeneo di tutto il tracciato;
• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto n. 01/2005 del 14 gennaio
2005, ha autorizzato la dismissione della linea ferroviaria tra le stazioni di Casarsa della
Delizia e di Pinzano al Tagliamento ricadente in provincia di Pordenone;
• la Ferservizi s.p.a. con propria nota del 19.12.2008, ha comunicato una stima di massima
delle aree da cedere, con esclusione degli alloggi dislocati lungo la linea, quantificandone
il valore in € 5.401.000,00 (conto di massima);
• all’interrogazione dell’on. Manlio Contento relativa alla richiesta della tratta dismessa
Casarsa-Pinzano, presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29

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luglio 2009, è stato così risposto “…per rimuovere infine l’elemento ostativo all’alienazione
dell’immobile, ossia il prezzo troppo alto, si presume si debbano trovare strumenti giuridici
diversi dalla semplice vendita”, evidentemente richiamandosi già da allora alla legge 42/
5maggio 2009 sul federalismo;

• attualmente la linea risulta abbandonata per gran parte del suo tracciato, creando diverse
problematiche, anche di ordine igienico – sanitario, alle Amministrazioni Comunali nel
cui territorio ricade, tanto che nel periodo febbraio – marzo 2009 si è ritenuto necessario
procedere con degli interventi di pulizia in diversi tratti della linea, coordinati dalla
Provincia e con la collaborazione dei Comuni e delle squadre locali di Protezione Civile ed
altri volontari;
…”

Visto che nel suddetto verbale di deliberazione della giunta comunale di Spilimbergo
(n. 42 del registro delle delibere) si rileva anche che: “per le aree dismesse incluse
negli ambiti urbani vanno promosse iniziative per la riconversione ad altre funzioni
prioritariamente di interesse pubblico;”

Visto che la provincia di Pordenone detiene ancora un’importante quota di azioni ATAP
e che lo Statuto di ATAP prevede che (art. 3 OGGETTO SOCIALE): “La società ha per
oggetto le attività di:
a) Trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico,
l’organizzazione e produzione di tutti i servizi ad essi relativi, quali segnatamente
i trasporti pubblici urbani, suburbani ed extraurbani nazionali ed internazionali, i
servizi di trasporto scolastico e per i portatori di handicap, (…);
b) …

c) …
d) Gestione parcheggi, aree attrezzate per sosta autoveicoli, costruzione e gestione
di opere ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto in genere; (…)

Visto che il decreto ministeriale 18 dicembre 1975 prevede che (1.1 Localizzazione della
scuola”, comma 1.1.4: “Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola dovrà
essere ubicata:
i) In località aperta, possibilmente alberata e ricca di verde, che consenta il massimo
soleggia mento o che sia, comunque, una delle migliori in rapporto al luogo;
ii) Lontana da depositi e da scoli di materie da rifiuto, da acque stagnanti, da strade
di grande traffico, da strade ferrate e da aereoporti con intenso traffico, da
industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da
cimiteri e da tutte quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare
danno o disagio alle attività della scuola stessa
iii) In località non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui
possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.”
Ed essendo pur vero che la suddetta normativa detta le regole per la corretta ubicazione
di scuole nuove, ma essendo altrettanto vero e, credo, condivisibile l’idea che
l’Amministrazione locale debba operare per non compromettere la già critica situazione
del plesso scolastico spilimberghese di via Udine (locato in una strada di grande traffico,
senza un cortile adeguato ai giochi e alle attività sportive, senza mensa scolastica,
in prossimità di due ripetitori e di un nuovo centro commerciale ora in costruzione…),
cercando di individuare una locazione appropriata alla stazione delle corriere, che sono un
mezzo altamente inquinante, visto che tenere il motore acceso in sosta per questi mezzi
è necessario poiché i freni funzionano ad aria e bisogna scaldarli perché siano efficienti e
sicuri,

Infine visto che, con rammarico, va riconosciuto che l’amministrazione locale di
Spilimbergo sta da tempo ignorando i cittadini che chiedono una soluzione alternativa a
quella individuata dalla Giunta che prevede la costruzione di un Terminal, adiacente alle
scuole elementari e medie inferiori (allego foto), per non perdere il contributo regionale
avuto nel 1992, e che la stessa definisce questo “Terminal 2” come provvisorio perché
riconosce più appropriata come locazione l’ex ferrovia

E considerando, tuttavia, che sono chiari a tutti sia il rischio elevato per salute dei
bambini e dei lavoratori del plesso scolastico, poiché la durata del vincolo di destinazione
previsto dai fondi regionali è di 5 anni (e questo significa che “provvisorio” in questo
contesto significa almeno 5 anni), sia lo spreco di denaro pubblico

SI PROPONE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI PROVINCIALI
di votare positivamente questo ordine del giorno, con cui, alla luce dei fatti e dei documenti
riportati, SI CHIEDE alla Giunta Provinciale di operare attraverso le disposizioni del
decreto legislativo sul federalismo demaniale per ottenere la proprietà dell’area dell’ex
tratta ferroviaria, cogliendo anche l’opportunità del contributo regionale a disposizione
dell’amministrazione di Spilimbergo, per valorizzare l’area dell’ex stazione ferroviaria con
la costruzione dell’autostazione;

valorizzando presso le realtà comunali gli eventuali vantaggi socio-economici conseguiti.

In questo modo si potranno evitare spreco di denaro pubblico e conseguenze negative
per le scuole elementari e medie di Spilimbergo. Si specifica che tale stazione delle
corriere non sarebbe alternativa alla realizzazione della pista ciclabile per cui Lei,
Presidente, ha già scritto a Matteoli in data 10 giugno 2010, ma coesisterebbe con essa
nelle forme migliori possibili individuate dagli uffici tecnici preposti.

SI CHIEDE, inoltre, alla Giunta Provinciale di monitorare le richieste fatte dai vari
comuni della Provincia all’ANCI, attraverso la compilazione del relativo questionario, e
di coordinarsi con la Regione in attesa del decreto che trasferirà questi beni alle Regioni
a Statuto Speciale, affinché i beni d’interesse ai vari Comuni e alla Provincia possano
essere inseriti da subito nella lista attesa dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto
in questione (26/06/2010), come previsto dal decreto stesso.

.

Distinti saluti.

Rita Bragatto

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