3 Maggio 2011

Procedura riparto contributi opere pubbliche anni 2009 e 2010

Al Sig. Presidente dell’ Amministrazione Provinciale
dott. Alessandro Ciriani
Al Sig. Assessore Provinciale competente

LORO SEDI

Rilevato in premessa che

la messa in discussione dei regolamenti per il riparto dei contributi opere pubbliche
su cui si dilunga la risposta del 23/12/2010 a firma del Presidente Ciriani alla
interrogazione “Riparto contributi opere pubbliche anni 2009 e 2010” presentata
il 14.12.2010, data l’approvazione in Consiglio da parte della maggioranza di una
totale revisione dei predetti regolamenti a fine 2010, presenta una singolare qualità di
retromarcia politico-amministrativa.

Fa specie infatti che i regolamenti relativi all’oggetto, in essere sino a dicembre 2010:

– nel 2007 siano stati dettagliatamente sottoposti al vaglio di Segretario (il medesimo in
carica nel 2010) e Giunta (anch’essa pure in forma rilevante – Ciriani, Pedicini, Zorzetto
e Consorti – uguale ai giorni odierni), e giudicati strategici proprio dalla giunta, al punto
da risultare elemento di valutazione di parte dell’operato del dirigente Bergnach anche in
termini di retribuzione visto l’effettivo raggiungimento dei risultati (come risulta dagli estratti
di atti allegati alla nota di Zorat, indirizzata per conoscenza a tutti i capigruppo Consiliari)

– il 10 novembre 2010 (cfr delibera di Giunta 294/2010) siano considerati nella necessità
di urgente modifica e nuovo obiettivo strategico, quasi costituissero una minaccia da cui
salvaguardare l’Ente

Non riuscendo a concepire pertanto che la Giunta stessa avesse potuto così
clamorosamente sbagliare il suo giudizio di merito sulle qualità del lavoro “strategico”
compiuto nel 2007, come risulta confermato anche da un’analisi attenta delle note giunte
dal Zorat, responsabile a suo tempo delle procedure, dal momento che dalle stesse si
evidenzia l’esistenza, nei regolamenti in essere per il riparto 2009-2010, delle connotazioni
giuridiche di legittimità e completezza nonché della precisa e articolata ripartizione delle
competenze tra gli attori del procedimento (Consiglio: criteri / Giunta: indirizzi, cioè settori prioritari

e relative risorse e poteri di controllo sull’operato dirigenziale in sede di parere di conformità / Dirigente:
modalità di attribuzione punteggi con criteri C-D-E-F e “linee di indirizzo quali pre-scelta di parametri criterio
B (art.3 co.III dell’allora vigente RCR) e loro declinazione, più pre-scelta sub-criteri graduatorie tecniche, più
modalità graduatorie di merito e modalità ipotesi di riparto, più distribuzione risorse per ambito; ove le “linee
di indirizzo” (art.10 co.II dell’allora RPA) vanno sottoposte a valutazione vincolante della Giunta / Ufficio:
graduatorie tecniche) nel rispetto delle norme vigenti.

E’ lecito dunque anzitutto chiedersi

a chi vada in primis la responsabilità di questo fare e disfare sui regolamenti medesimi,
atteso che gli stessi vengono definiti sostanzialmente come di difficile comprensione e
applicazione

come si sia potuto far funzionare correttamente gli stessi regolamenti negli anni passati
(sostanzialmente elaborare l’ipotesi di riparto) per poi disfarne i presupposti con una totale
riscrittura, quasi che il riscontro finale dell’applicazione non fosse gradito o corrispondente
a qualche desiderata

Posti questi dati preliminari e assodato dunque che la dirigente

non poteva non sapere che l’ideazione e l’elaborazione della procedura per graduatoria
di merito e ipotesi di riparto era prevista, ai sensi del regolamento, (art.10, co.II dell’allora
vigente RPA ed anche att.3, co.IV dell’allora vigente RCR) in capo alla sua figura;

non poteva non sapere che la scelta di parametri ex-criterio B e loro declinazione – sub-
criteri per pari merito – modalità graduatorie ecc. – formando nel loro insieme proprio
le “linee di indirizzo”, ricadeva esattamente sottola propria responsabilità, in quanto
procedura di gestione (parametri: art.3, co.IV allora vigente RCR; linee di indirizzo: art.10,
co.II allora vigente RPA) da sottoporre necessariamente (in quanto opzioni discrezionali)
al vincolante parere di conformità della Giunta prima dell’approvazione dei piani settoriali
di intervento.

Si chiede

se l’operato della dirigente, non avendo né prodotto la proposta di graduatoria di merito,
né prodotto l’ipotesi di riparto – rispetto a cui ha parzialmente provveduto la giunta, là
dove il tecnico e non il politico è tenuto per legge ad ottemperare a quanto prescritto
a suo carico dai regolamenti, così come prescritto esattamente dall’art.107 del D.Leg
267/2000 in tema di ordinamento degli enti Locali – sia da considerarsi regolare;

se si avvalli la tesi della dirigente (cfr allegato C Delibera di Giunta 274/2010), la quale
ritiene che siano da considerarsi a carico del politico anche l’elaborazione e lo sviluppo
della procedura, ivi comprese le linee guida per la proposta di graduatoria di merito
e di ipotesi di riparto con le relative modalità applicative, come ad es. i parametri o
i sub-criteri pari punteggio, trascurando il dato regolamentare che denota come –
trattandosi di “linee di indirizzo” sotto la sua responsabilità – si ha qui a che fare con
opzioni prettamente dirigenziali, anche di natura discrezionale (cfr art.107, co.III,
lett.f D.Lgs.267/2000), solo in sede successiva subordinate al vincolante parere di
conformità della giunta;

se, nel caso di risposta paradossalmente affermativa al quesito precedente, non sia
necessario domandarsi come la natura dell’intervento dirigenziale possa ridursi
semplicemente a operazioni di mera esecuzione tecnico-amministrativa (saremmo
agli antipodi di quel che prevede l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 in capo al massimo
responsabile del funzionamento della macchina burocratica e gestionale), con tutte le
conseguenze deducibili per l’amministrazione anche in ordine agli oneri di mansione
connessi.

Con Osservanza.

Giorgio Zanin

Fabio Gasparini

Angelo Masotti Cristofoli

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