3 Febbraio 2013

Regolamento candidati alla regione 2013

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE ELEZIONI REGIONALI 2013

Approvato dall’Assemblea regionale del Pd il 24.01.2013

Ai fini della più ampia partecipazione e del rinnovamento della politica, il Partito democratico del
Friuli Venezia Giulia promuove una consultazione per la selezione delle candidature al Consiglio
regionale per le elezioni regionali del 2013.

Attraverso questo strumento il Partito democratico intende selezionare i propri candidati in
coerenza con i suoi principi statutari e con la vocazione di partito di governo, aperto alla società, in
grado di promuovere nelle composizione delle liste competenze di donne e di uomini.

1. Candidati

1. Possono essere candidati/e alla consultazione gli/le iscritti/e al PD e i/le cittadini/e che si
dichiarino elettori/ici del PD, che abbiano i requisiti richiesti dalla legge e dal Codice etico del PD e
che sottoscrivano gli impegni in esso previsti. Si può essere candidati in una sola circoscrizione
elettorale.

2. All’atto della presentazione della candidatura ciascun/a candidato/a dichiara di accettare in ogni
sua parte il presente Regolamento e di deferire qualsiasi controversia, quesito o interpretazione -di
tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento della campagna delle operazioni di
voto e di scrutinio- esclusivamente agli organi di garanzia previsti dal presente Regolamento.

3. I candidati devono sottoscrivere inoltre, a pena di decadenza, un impegno a:

a) svolgere la campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati evitando ogni azione
che possa lederne la dignità oppure danneggiare l’immagine del PD;

b) non avvalersi di qualsiasi forma di pubblicità a pagamento;

c) contribuire, all’atto dell’eventuale accettazione della candidatura alle elezioni regionali,
all’attività del PD secondo quanto stabilito nell’apposito Regolamento finanziario del PD;

d) se consiglieri regionali uscenti, a presentare un rendiconto scritto dell’attività politica svolta in
Consiglio Regionale e sul territorio nella legislatura 2008-2013 come previsto dall’art. 3 comma 3
lett. b) del Codice etico del Pd.

4. Non sono candidabili coloro che:

a) si trovino nelle condizioni di cui all’art. 5 del Codice etico o siano rinviati a giudizio per reati
contro la pubblica amministrazione;

b) non risultino in regola con le norme che prevedono il dovere degli eletti di contribuire al
finanziamento del partito, come da art. 22 comma 2 dello Statuto del PD;

c) i membri delle Commissioni di Garanzia;

2. Formazione delle rose di candidature

1. Concorrono a formare le rose di candidature alle primarie le/gli iscritte/i e le /gli elettrici/ori del
PD che abbiano raccolto in almeno 3 circoli e depositato presso la Direzione provinciale entro le
ore 20 del 2 febbraio un numero di firme di iscritti PD 2012, nella circoscrizione elettorale di
candidatura, pari a:

da 35 a 40 per la circoscrizione di Pordenone;

da 45 a 55 per la circoscrizione di Udine;

da 15 a 25 per la circoscrizione di Tolmezzo;

da 50 a 60 per la circoscrizione di Gorizia;

da 40 a 50 per la circoscrizione di Trieste.

Ciascun/a iscritto/a può sottoscrivere una sola candidatura.

3. Assemblea regionale

1. L’Assemblea regionale:

a) su proposta del segretario regionale, elegge il Comitato elettorale regionale, composto sulla
base delle funzioni statutarie e delle rappresentanze dei territori, al quale – nell’ambito dei principi
del presente Regolamento e secondo il criterio della più ampia condivisione – è affidato il compito
garantire il buon svolgimento della intera fase di selezione delle candidature e di predisporre la
necessaria modulistica;

b) approva le candidature proposte dal segretario regionale e rispondenti a riconoscibili criteri di
competenza e apertura alla società in misura di:

– 2 per la provincia di Trieste;

– 1 per la provincia di Gorizia;

– 5 per la provincia di Udine;

– 3 per la provincia di Pordenone.

c) approva in via definitiva le liste per il Consiglio Regionale nella seduta del 3 marzo 2013, sulla
base delle proposte delle Direzioni provinciali integrate con le candidature di cui all’art. 3, comma
1, lettera b del presente regolamento; interviene, ove necessario, per garantire l’attuazione delle
regole a garanzia della rappresentanza di genere e di territorio.

2. Al fine di garantire il regolare e tempestivo svolgimento della consultazione e dei relativi
adempimenti, le Unioni provinciali e il Comitato elettorale regionale, in caso di necessità e urgenza,
esercitano poteri sostitutivi rispetto agli organi territoriali, previo parere delle rispettive
Commissioni dei garanti.

4. Unioni provinciali

1. Le segreterie provinciali, preso atto delle candidature ricevute in rispetto degli art. 2 e 3,
presentano entro il 5 febbraio una proposta di lista per la/e propria/e circoscrizione/i elettorale/i
alla rispettiva Assemblea provinciale. La lista, se approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei
presenti, viene trasmessa all’Assemblea Regionale per l’approvazione.

5. Consultazione dei circoli

1. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza prevista dall’art. 4 comma 1 è indetta una
consultazione dei circoli per la selezione delle candidature al Consiglio regionale.

2. La consultazione per le candidature del PD al Consiglio regionale si svolge il 9/10 febbraio 2013
durante le assemblee di circolo. Più circoli confinanti fra loro possono riunirsi in seduta comune
concordando le modalità con la rispettiva segreteria provinciale.

3. Possono partecipare alla votazione per la selezione delle candidature al Consiglio regionale le/gli
iscritte/i al PD nel 2012.

4. I circoli, durante le assemblee, approvano una lista di nominativi composta da un minimo di due
candidati, rispettando la parità di genere.

5. Entro il 15 febbraio le Direzioni provinciali formulano, nel rispetto dei risultati scaturiti dalla
consultazione negli ambiti provinciali, le proposte da avanzare all’Assemblea regionale.

6. Coordinamenti provinciali/territoriali

1. Le consultazioni degli iscritti si svolgono su base delle singole circoscrizioni elettorali regionali.

2. Le Segreterie provinciali:

a) assicurano ai/lle candidati/e l’accesso all’Anagrafe degli/lle iscritti/e PD 2012 nel rispetto della
normativa sulla privacy;

b) promuovono un’azione di comunicazione diretta a favorire la più ampia partecipazione alla
consultazione e la conoscenza delle candidature tra gli iscritti;

c) trasmettono, entro le ore 14 del giorno successivo lo svolgimento della consultazione, i risultati
all’Unione regionale.

7. Garanzie

1. Eventuali ricorsi, in ogni fase dello svolgimento del procedimento della consultazione, debbono
essere rivolti in prima istanza alla Commissione regionale di Garanzia, che esamina e delibera entro
12 ore, e in seconda istanza alla Commissione nazionale di Garanzia.

8. Norma di rinvio

Per quanto non espresso e previsto dal presente Regolamento, hanno valore normativo le decisioni
assunte con delibera dal Comitato elettorale nazionale e dalla Commissione nazionale di Garanzia.

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