15 Settembre 2008

Bozza Regolamento Finanziario

Articolo 2. Tesorieri della articolazioni territoriali e loro rapporti con il Tesoriere provinciale

Ogni articolazione territoriale elegge un Tesoriere a cui è attribuita la legale rappresentanza dell’articolazione stessa.

Articolo 3. Principio dell’autofinanziamento

Ogni articolazione territoriale del Partito sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative dirette all’autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale delle articolazioni prevista dall’art. 35 dello Statuto nazionale.

Articolo 4. Le entrate

Le entrate del Partito Democratico sono costituite:

a) dalle quote di iscrizioni annue;

b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;

c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico o appoggiate, promosse o sostenute da esso, e dagli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali, in conformità all’art. 34 dello Statuto nazionale;

d) dai proventi delle manifestazioni e feste del Partito;

e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;

f) dai lasciti, legati e altre liberalità.

g) da eventuali contributi nazionali e regionali del Partito;

h) dalle sottoscrizioni volontari per iniziative e progetti finalizzati.

Articolo 5. Quota tessera di iscrizione

1. Gli iscritti hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota di iscrizione. Ogni anno il Comitato Direttivo regionale, su proposta del Tesoriere regionale, sentiti i Coordinatori Provinciali, stabilisce la quota per l’iscrizione al Partito, nel rispetto dei limiti stabiliti in merito dalla direzione nazionale.

2. La quota di iscrizione viene versata al circolo di appartenenza che si tratterrà il 70% di tale quota e verserà il restante 30% al partito provinciale.

Articolo 6. Erogazioni liberali

Ogni articolazione territoriale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti e campagne di autofinanziamento, secondo i criteri e le modalità definiti dal presente Regolamento.

Art. 7. Contributo da eletti e nominati negli enti ed organismi di secondo livello

1. Tutti gli iscritti ed aderenti al Partito Democratico eletti in liste del PD o in liste da esso sostenute e/o promosse, ovvero i nominati in enti di primo e secondo grado, nonché in Istituti o società a partecipazione pubblica, anche già in carica, sono obbligati a versare un contributo in percentuale del compenso lordo percepito.

2. Gli amministratori eletti ad ogni livello (Sindaci – Presidenti di Provincia – Assessori Comunali o Provinciali – Consiglieri Comunali o Provinciali – Consiglieri di Circoscrizione), sono tenuti a versare al PD del rispettivo livello di riferimento, un contributo del 10% sul compenso lordo percepito, salvo per coloro che svolgono attività amministrativa a tempo pieno, la cui percentuale è ridotta al 5%. Per compenso lordo si intendono sia le indennità di carica che i gettoni di presenza percepiti nell’ambito del proprio mandato elettivo, enti istituzionali e società (per i nominati).

3. I designati in enti e organizzazioni di vario livello in qualità di consiglieri di amministratori, consiglieri di indirizzo, revisori dei conti, ecc., in società per azioni a partecipazione pubblica, consorzi, aziende, etc. sono tenuti a versare al PD del rispettivo livello di nomina una percentuale dell’indennità lorda pari al 10%.

4. Tutti gli eletti e designati che abbiano percepito un’indennità di fine mandato sono tenuti a versare al rispettivo livello di riferimento una quota pari al 10% delle somme lorde.

5. Il Tesoriere della singola articolazione territoriale comunica almeno annualmente al Tesoriere provinciale una nota dettagliata sui versamenti mensili dovuti dai soggetti di cui al presente articolo. In presenza di inadempienze, gli organi preposti sono tenuti ad assumere i provvedimenti ai sensi del successivo art.8.

6. Gli amministratori regionali, provinciali, comunali e le Persone designati in enti, aziende, società a partecipazione pubblica, consorzi, etc., iscritti/aderenti al partito Democratico che percepiscono un’indennità di carica, devono sottoscrivere in favore del Partito Democratico del rispettivo livello di riferimento una delega bancaria per l’addebito periodico, per tutta la durata del mandato, della somma dovuta ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

Il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento è condizione necessaria per poter aspirare ad essere candidato in una delle successive competizioni elettorali o designato in altri enti pubblici o privati e/o in organizzazioni di vario livello del Partito.

7. I circoli dei comuni in cui le liste del PD o le liste da esso sostenute e/o promosse hanno vinto le competizioni elettorali e si trovano in maggioranza, tratterranno il 70% del “totale incassato” dei contributi summenzionati e verseranno il restante 30% al partito provinciale.

Articolo 8. Sanzioni per mancato versamento dei contributi obbligatori.

1. In caso di mancato versamento dei contributi di cui al precedente articolo 7, il Tesoriere del livello locale di riferimento dovrà invitare l’interessato, per un massimo di due solleciti, tramite comunicazione scritta, alla regolarizzazione delle quote dovute: nelle comunicazioni scritte dovranno essere espressamente indicate le conseguenze della mancata regolarizzazione. Una copia del secondo sollecito dovrà essere recapitata al Tesoriere Provinciale che lo comunica al Collegio regionale dei Garanti per gli eventuali provvedimenti in caso di inottemperanza.

2. Nel caso in cui l’interessato non provveda entro il termine indicato (comunque non oltre un mese dall’ultimo sollecito) il Collegio di Garanzia provvede alla sospensione dall’esercizio dei diritti statutari dell’iscritto al Partito. Del provvedimento di sospensione dovranno essere informati, contestualmente all’interessato, gli organismi di cui lo stesso fa parte. Il periodo di sospensione entro il quale l’interessato può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione non può superare sei mesi, oltre ai quali viene considerato decaduto dal Partito.

3. Il mancato rispetto delle norme finanziarie che regolano il rapporto tra eletti e designati dal Partito Democratico, costituisce per l’interessato la perdita del requisito necessario per poter aspirare ad essere candidato, ad ogni livello istituzionale, alle successive competizione elettorali o designato in altri enti pubblici o privati e/o organizzazioni di vario livello.

4. Comunque prima di procedere all’elezione degli organismi dirigenti ed alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici il Tesoriere di riferimento, dovrà certificare al Tesoriere Provinciale e al Collegio dei Garanti che gli interessati siano in regola con i versamenti dei contributi di cui all’art.7. Avverso il provvedimento di sospensione e/o di espulsione dal Partito si può produrre ricorso motivo al Collegio di Garanzia regionale entro trenta giorni dalla notifica. La regolarizzazione delle quote pregresse entro i sei mesi di sospensione comporta per l’iscritto/aderente la riacquisizione dei diritti statutari sospesi.

Articolo 9. Aggiornamento quota contributo eletti

Annualmente, in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione del PD, il Tesoriere Provinciale e il Segretario Provinciale, sentito il Comitato Esecutivo provinciale, a fronte di evidenti necessità di finanziamento dell’attività del Partito, può aumentare la percentuale dei contributi degli eletti o designati negli enti.

Art. 10. Feste, manifestazioni ed altri eventi

1. Ogni articolazione territoriale del Partito può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette anche al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno concordarsi i criteri di ripartizione degli eventuali proventi.

2. Per l’utilizzo dei marchi riferibili al Partito, si rinvia all’art. 8 comma 3 del Regolamento finanziario nazionale.

Articolo 11. Modalità di spesa.

1. Le modalità di spesa del partito si articolano secondo i principi, le regole e le metodologie tipiche della trasparenza finanziaria.

2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo del partito ai sensi dell’art. 36 dello Statuto e, successivamente, assegna in via provvisoria, in base al bilancio preventivo stesso, le disponibilità di ciascun Centro di Spesa.

3. L’assegnazione delle disponibilità di spesa viene proposta dal Tesoriere e dal Segretario Provinciale, sentito il Comitato dei Revisori dei conti, sentito il Comitato Esecutivo Provinciale, e costituisce a sua volta vincolo che ciascun Centro di Spesa deve rispettare in via definitiva per il suo programma di attività.

4. Successivamente all’approvazione della assegnazione delle disponibilità di cui al comma precedente, ciascuna spesa potrà essere effettuata soltano a seguito di proposta dal sottoporre al Tesoriere che, con la sua autorizzazione, la trasformerà in impegno di spesa.

5. Ciascun programma di attività sarà sottoposto a revisione trimestrale da parte del Tesoriere provinciale, indicando gli impegni assunti e le spese effettuate, onde verificarne la tenuta degli equilibri: detta verifica dovrà essere poi effettuata anche sul bilancio preventivo generale e sottoposta al Comitato di tesoreria.

6. Al fine di permettere una corretta contabilizzazione dei costi sostenuti, occorre che gli stessi siano supportati da idonea documentazione contabile e giustificativa.

7. Il Bilancio preventivo di ogni articolazione territoriale del Partito Democratico del F.V.G. deve prevedere il pareggio della gestione. Ogni iniziativa politica ed ogni altra attività la cui spesa non è prevista nel Bilancio preventivo può essere effettuata solo se ne siano indicate (da parte del Tesoriere del livello territoriale competente) le modalità di copertura.

Nel caso il Bilancio consuntivo di un esercizio dovesse rilevare una perdita, la stessa va obbligatoriamente ripianata entro l’esercizio successivo, pena il commissariamento dell’articolazione stessa.

Articolo 12. -Comitato provinciale dei revisori dei conti

Il Comitato provinciale dei revisori dei conti è eletto, su proposta del Segretario provinciale, dall’Assemblea provinciale.

Esso è formato da 3 membri. Il Comitato provinciale dei revisori dei conti verifica ed approva il bilancio consuntivo e quello preventivo. I componenti del Comitato provinciale dei Revisori dei conti durano in carica per anni 3 dalla data di nomina.

Articolo 13. Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie

1. Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato, comprensivo codice fiscale, all’articolazione del Partito Democratico dalla quale e nel cui interesse è stato stipulato.

2. Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere provinciale e dai tesorieri delle articolazioni territoriali devono avvenire principalmente tramite bonifici, assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme di legge applicabili e nel rispetto dei principi di trasparenza finanziaria.

Articolo 14. Bilancio preventivo e consuntivo

1. Il Tesoriere provinciale e quelli delle articolazioni territoriali elaborano i bilanci preventivi, in conformità all’art. 36 dello Statuto, conformemente ai principi, alle regole ed alle metodologie della trasparenza finanziaria.

2. Alla fine dell’anno, un mese prima dell’approvazione del bilancio del partito, il Tesoriere provinciale e quelli delle articolazioni territoriali elaborano, unitamente al bilancio annuale, il rendiconto delle risultanze a consuntivo del bilancio di previsione (preconsuntivo).

3. Successivamente all’approvazione del rendiconto, il Tesoriere procede alla verifica del bilancio di previsione relativo all’anno in corso. I bilanci preventivi e consuntivi dell’articolazione provinciale del Partito Democratico della provincia di Pordenone sono redatti dal Tesoriere Provinciale e approvati, previo parere del Comitato dei Revisori dei conti, rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno, dall’Assemblea Provinciale.

4. I Bilanci preventivi e consuntivi delle articolazioni territoriali sono redatti dai rispettivi tesorieri ed approvati, in analogia a quelli provinciali, dal massimo organismo locale del Partito.

5. Le articolazioni tematiche, associative e federative del Partito Democratico della provincia di Pordenone inviano al Tesoriere provinciale il proprio Bilancio preventivo e consuntivo corredato da una nota dettagliata sulle fonti di finanziamento, sulle voci di spesa e copie della documentazione contabile e giustificativa (tra cui copia dell’estratto conto bancario intestato al circolo del partito democratico).

Articolo 15. Pari opportunità

1. Nel rispetto delle norme di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è destinato alle iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica una quota pari almeno al 5% dei rimborsi elettorali ricevuti. Inoltre, gli eletti e le elette a tutti i livelli potranno richiedere, come previsto dal comma 7 dell’articolo 5 dello Statuto Nazionale, che un importo pari al 5% del contributo da loro versato ai sensi dell’articolo 7 del presente Regolamento, venga destinato alle stesse iniziative.

Articolo 16. Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Regolamento Finanziario Nazionale e Regionale, nello Statuto e nella Legge.

Articolo 17. Approvazione e modifica del Regolamento

Il Regolamento Finanziario Provinciale è approvato dall’Assemblea provinciale, a maggioranza dei voti validamente espressi.

Analogamente si procede per la revisione, modifiche, integrazioni, abrogazione di norme del presente Regolamento.

Articolo 18. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore all’approvazione da parte dell’Assemblea provinciale.

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