5 Novembre 2008

BOZZA DELLO STATUTO REGIONALE

Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Bozza dello Statuto Regionale
TITOLO I
Principi e soggetti
CAPO I – Principi
Articolo 1 (Principi generali)
1. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia si riconosce nei principi contenuti nello Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto.
2. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia persegue e valorizza la specialità regionale, esalta i valori dell’inclusione, dell’interculturalità e del plurilinguismo, favorisce l’accoglienza e i processi di integrazione politica, economica e culturale fra i cittadini dell’Unione Europea e in particolare con i Paesi contermini.
3. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia è di seguito indicato con la denominazione convenzionale di “Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia”.
CAPO II – Soggetti
Articolo 2 (Elettrici ed elettori del Partito Democratico)
1. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, anche non iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
2. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno diritto di:
a) partecipare all’elezione diretta del Segretario e dell’ Assemblea nazionale;
b) partecipare all’elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea regionale;
c) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle cariche istituzionali monocratiche;
d) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
f) prendere parte a Forum tematici;
g) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
h) prendere parte alle assemblee e alle attività dei circoli senza diritto di voto;
i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.
3. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno il dovere di:
a) favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
c) aderire ai gruppi del Partito Democratico ove costituiti nelle assemblee elettive di cui facciano parte qualora eletti;
d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell’Albo.
Articolo 3 (Iscritte ed iscritti al Partito Democratico)
1. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
2. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno gli stessi diritti degli elettori. Hanno inoltre il diritto di:
a) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
b) eleggere gli organi del partito e votare nei referendum riservati agli iscritti;
c) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti del Partito ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
d) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
e) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
f) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
g) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito.
3. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno gli stessi doveri degli elettori e delle elettrici. Hanno inoltre il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
Articolo 4 (Anagrafe degli iscritti e Albo degli elettori)
1. Sono istituiti l’Anagrafe regionale delle iscritte e degli iscritti e l’Albo regionale delle elettrici e degli elettori del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. L’Anagrafe regionale e l’Albo regionale sono parte integrante dei corrispondenti nazionali.
2. L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento dal sedicesimo anno di età.
3. Sono esclusi dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi assembleari di altri partiti politici all’interno di organi istituzionali elettivi. Qualora la Commissione regionale di garanzia abbia cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate, ne decreta la cancellazione e stabilisce un congruo termine entro il quale tali persone non possono nuovamente chiedere di essere registrate.
TITOLO II
Organizzazione del Partito Democratico
CAPO I – Articolazione territoriale
Articolo 5 (Livelli territoriali del Partito Democratico)
1. L’organizzazione del Partito Democratico si articola secondo la struttura seguente:
a) l’Unione regionale
b) il Coordinamento provinciale;
c) l’Unione comunale dei circoli;
d) il Circolo.
2. Le organizzazioni di livello provinciale e locale hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non riservi alla competenza degli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.
Articolo 6 (L’Unione regionale)
1. L’Unione regionale del Friuli Venezia Giulia rappresenta la politica del Partito Democratico nel Friuli Venezia Giulia, in rapporto con il livello nazionale.
2. L’Unione regionale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale e di quello regionale, al fine di concorrere con questo all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito e alla scelta delle candidature relative al proprio ambito territoriale.
Articolo 7 (Il Coordinamento provinciale)
1. Il Coordinamento provinciale rappresenta la politica del Partito Democratico nell’ambito della Provincia.
2. Il Coordinamento provinciale è dotato di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale e in quello regionale, al fine di concorrere con il livello regionale all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito e alla scelta delle candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale.
Articolo 8 (L’Unione comunale dei circoli)
1. L’Unione comunale rappresenta la politica del Partito Democratico nell’ambito del comune. È costituita dai circoli territoriali e di ambiente della circoscrizione comunale.
2. L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale e in quello regionale e ha ad oggetto in particolare la scelta delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.
Articolo 9 (Il Circolo)
1. Il Circolo è l’unità organizzativa di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito.
2. I circoli si distinguono, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto nazionale, in:
a) circoli territoriali, legati al luogo di residenza e/o di domicilio;
b) circoli di ambiente: legati al luogo in cui si esercita l’attività lavorativa o di studio;
c) circoli on line: istituiti sulla rete internet.
3. L’iscritto partecipa alla vita politica e esercita i diritti previsti dal presente Statuto presso il proprio circolo.
4. Chi è iscritto contemporaneamente ad un Circolo territoriale e ad un Circolo di ambiente ha diritto di partecipare alla vita politica interna ed alla elezione degli organi dirigenti di entrambi i circoli. L’iscritto deve indicare presso quale dei due circoli intende esercitare gli altri diritti, in particolare quelli previsti all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d) del presente Statuto, secondo le modalità previste dal Regolamento sull’Anagrafe degli iscritti e l’Albo degli elettori.
5. Al circolo on line si aderisce indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. Gli iscritti ai Circoli on line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
Articolo 10 (Costituzione dei circoli)
1. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo, rispettivamente territoriale e di ambiente. In ogni caso è costituito un circolo territoriale per ogni comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti e, nelle città con popolazione superiore a centomila abitanti, per ciascuno dei collegi costituiti per l’elezione del Segretario nazionale, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, dello Statuto nazionale.
2. La costituzione di un circolo di ambiente è approvata dalla Direzione provinciale competente per territorio, che delibera esaminate le linee programmatiche presentate dai promotori. Contro il diniego alla costituzione del circolo di ambiente è ammesso il ricorso alla Commissione regionale di garanzia.
3. Le modalità di costituzione dei circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale.
CAPO II – Gli organi del Partito Democratico
Articolo 11 (Principi)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, coerentemente con i principi dello Statuto nazionale, assicura a tutti i livelli la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organi dirigenti ed esecutivi. A tal fine, in tutti i casi in cui sia previsto un voto di lista con la facoltà di esprimere più preferenze, qualora non si indichi una sola preferenza, è obbligatorio esprimere un numero di preferenze ripartito in modo eguale per ciascun genere, a pena di nullità del voto.
2. La candidature e gli incarichi sono regolati dal Codice etico e dal presente Statuto in modo da garantire la contendibilità delle cariche, l’avvicendamento degli eletti nei mandati e il limite al cumulo degli incarichi.
3. Il Regolamento elettorale per le cariche del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia (“Regolamento elettorale del PD”) e il Regolamento per le designazione delle candidature alle cariche istituzionali (“Regolamento per le candidature istituzionali”), approvati dall’Assemblea regionale previo parere della Commissione regionale di garanzia, reca le disposizioni di attuazione del presente Statuto e del Codice etico.
Sezione I
L’Unione regionale
Articolo 12 (Organi dell’Unione regionale)
1. Gli organi dell’Unione regionale sono:
a) il Segretario regionale;
b) l’Assemblea regionale;
c) la Direzione regionale;
d) il Tesoriere regionale;
e) la Commissione regionale di garanzia.
Articolo 13 (Il Segretario regionale)
1. Il Segretario rappresenta il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del programma presentato all’atto della candidatura ed espresso dall’Assemblea regionale.
2. Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, eventualmente distribuiti nell’arco di tre mandati.
3. Qualora il Segretario si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni assembleari, l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è sciolta.
4. Qualora il Segretario cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da quelle indicate al comma 3, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato, oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
Articolo 14 (Elezione del Segretario regionale)
1. Il Segretario regionale è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia unitamente all’Assemblea regionale, a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale, a norma dell’articolo 15, commi 5 e 6, dello Statuto nazionale.
2. Le elezioni si svolgono con il metodo delle primarie a doppio turno, disciplinate dal Regolamento elettorale regionale, a seguito della convocazione della Convenzione regionale di cui all’articolo 51. Ogni candidato Segretario si collega ad una o più liste di candidati all’Assemblea regionale.
3. Risultano ammessi all’elezione per la carica di Segretario regionale i tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi da parte degli iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi; sono altresì ammessi all’elezione i candidati che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno due province.
4. I candidati sono votati dagli elettori registrati all’Albo regionale degli elettori del Partito Democratico e da coloro che ne fanno richiesta al momento del voto e versano il contributo fissato dal Regolamento elettorale per le cariche del Partito Democratico.
5. È eletto Segretario regionale il candidato collegato alle liste che hanno ottenuto complessivamente la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea regionale. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto il quorum previsto, il Presidente dell’Assemblea indice nella prima seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi dall’Assemblea.
Articolo 15 (L’Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale è formata dai componenti elettivi e dai componenti per funzione.
2. I componenti elettivi sono centoventi e sono eletti a scrutinio segreto contestualmente all’elezione del Segretario regionale. La rappresentanza di genere è paritaria e, per garantirla, si operano i riequilibri necessari tra i componenti elettivi.
3. I componenti per funzione sono:
a) i Segretari dei Coordinamenti provinciali;
b) il Segretario dell’organizzazione giovanile regionale;
c) una componente indicata dalle Donne democratiche;
d) un componente indicato dalla Componente degli sloveni;
e) i parlamentari iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
f) i Sindaci dei comuni capoluogo, i Presidenti di Provincia, il Presidente della Regione e i componenti della Giunta regionale, qualora iscritti al Partito Democratico;
g) i Capigruppo dei Consigli comunali dei capoluogo di provincia, i Capigruppo dei Consigli provinciali, i Consiglieri regionali iscritti al Partito Democratico.
4. I componenti elettivi sono votati dagli elettori e dagli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sulla base di liste collegate al candidato Segretario regionale. Le circoscrizioni elettorali corrispondono a quelle previste per l’elezione della Camera dei deputati. La ripartizione tra i seggi fra le circoscrizioni è deliberata dall’Assemblea, in proporzione alla popolazione residente e al numero di voti conseguiti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei deputati.
5. L’Assemblea elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, ovvero qualora ne facciano richiesta il Segretario regionale, oppure la Direzione regionale, oppure un quinto dei suoi componenti.
Articolo 16 (Competenze dell’Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale è l’organo di indirizzo politico del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
2. In particolare è competenza dell’Assemblea regionale:
a) approvare il Regolamento sull’Anagrafe regionale degli iscritti e l’Albo regionale degli elettori;
b) approvare il Regolamento sul funzionamento dei circoli;
c) approvare il Regolamento elettorale per le cariche del Partito Democratico;
d) approvare il Regolamento per la designazione dei candidati alle cariche istituzionali;
e) approvare annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
f) eleggere il Tesoriere regionale e i componenti della Commissione regionale di garanzia;
3. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 17 (La Direzione regionale)
1. La direzione regionale è formata dai componenti per funzione e dai componenti elettivi. La rappresentanza di genere è paritaria e, per garantirla, si operano i riequilibri necessari tra i componenti elettivi.
2. I componenti elettivi sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea regionale in un numero compreso tra il venti e il quaranta percento dei propri componenti.
3. I componenti per funzione sono:
a) il Segretario regionale che la presiede;
b) il Presidente dell’Assemblea regionale;
c) il Tesoriere regionale;
d) il Segretario dell’organizzazione giovanile regionale;
e) la componente indicata dalle Donne democratiche nell’Assemblea regionale;
f) il componente indicato dalla Componente degli sloveni nell’Assemblea regionale;
g) i Segretari provinciali;
h) l’iscritto che, in ciascun Comune capoluogo, occupa la più alta carica istituzionale;
i) i parlamentari e i consiglieri regionali del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
j) i Presidenti di Provincia, il Presidente della Regione e i componenti della Giunta regionale, qualora iscritti al Partito Democratico;
4. La Direzione regionale dà esecuzione agli indirizzi dell’Assemblea regionale e approva le candidature alle cariche del Partito e quelle alle cariche istituzionali, secondo le disposizioni previste dai regolamenti di cui all’articolo 16, lettere c) e d). Approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Alle riunioni partecipano con solo diritto di parola i membri dell’Esecutivo regionale che non sono componenti, né per funzione né eletti, della Direzione regionale.
Articolo 18 (L’Esecutivo regionale)
1. Il Segretario regionale nomina i componenti dell’Esecutivo regionale, favorendo la pari rappresentanza di genere. Ne è componente per funzione il Tesoriere regionale.
2. Ogni componente dell’Esecutivo può essere revocato dal Segretario regionale con provvedimento motivato, comunicato alla Direzione regionale.
3. L’Esecutivo coadiuva il Segretario nell’attività del Unione regionale.
4. L’Esecutivo è convocato e presieduto dal Segretario.
Articolo 19 (Il Tesoriere regionale)
1. Il Tesoriere regionale è eletto dall’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria dell’Unione regionale; ha la rappresentanza legale e processuale dell’Unione regionale ed esercita le sue funzioni in base al Regolamento finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte rimanente del mandato.

Articolo 20 (La Commissione regionale di garanzia)
1. La Commissione regionale di garanzia è eletta dall’Assemblea regionale con il metodo del voto limitato nel corso della riunione di insediamento ed è composta da cinque iscritti di riconosciuta competenza ed indipendenza.
2. Gli organi della Commissione, la loro durata e le competenze, sono disciplinate al Titolo VII dello Statuto.
Articolo 21 (Componenti dell’Assemblea nazionale)
1. I componenti dell’Assemblea nazionale sono eletti a scrutinio segreto dagli elettori del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia contestualmente all’elezione dei componenti dell’Assemblea regionale, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto nazionale.
2. Sono eletti all’Assemblea nazionale i candidati capolista della lista che, in ciascuna circoscrizione elettorale prevista per le elezioni regionali, è collegata al candidato eletto Segretario regionale. Nel caso in cui nella stessa circoscrizione siano state presentate più liste collegate al medesimo candidato risultato eletto Segretario regionale, è eletto all’Assemblea nazionale il capolista della lista che ha ottenuto il miglior quoziente elettorale. In caso di parità è eletto il candidato del genere meno rappresentato tra gli eletti. Il quoziente elettorale è il risultato del rapporto tra i voti espressi nel singolo collegio e quelli conseguiti dalla lista.
3. Gli ulteriori seggi spettanti al Friuli Venezia Giulia sulla base dei risultati elettorali del Partito Democratico alla Camera in Regione sono attribuiti ai capolista delle liste che hanno ottenuto il miglior quoziente elettorale, indipendentemente dal collegamento con il candidato Segretario regionale e dalla circoscrizione.
Sezione II
Il Coordinamento provinciale
Articolo 22 (Organi del Coordinamento provinciale)
1. Gli organi del Coordinamento provinciale sono:
a) il Segretario provinciale;
b) l’Assemblea provinciale;
c) la Direzione provinciale;
d) il Tesoriere provinciale;
e) la Commissione provinciale di garanzia.
Articolo 23 (Il Segretario provinciale)
1. Il Segretario provinciale è eletto a scrutinio segreto dagli iscritti del Partito Democratico di ciascuna circoscrizione provinciale unitamente all’Assemblea provinciale, in concomitanza con l’elezione del Segretario regionale.
2. La presentazione delle candidature è disciplinata dal Regolamento elettorale regionale per le cariche del Partito Democratico. Ogni candidato Segretario si collega ad una o più liste di candidati all’Assemblea provinciale.
3. È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alle liste che hanno ottenuto complessivamente la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea provinciale. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto il quorum previsto, il Presidente dell’Assemblea indice nella prima seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario provinciale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi dall’Assemblea.
4. Il Segretario provinciale rappresenta il Partito Democratico a livello provinciale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del programma presentato all’atto della sua candidatura ed espresso dall’Assemblea provinciale.
5. Il Segretario provinciale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, eventualmente distribuiti nell’arco di tre mandati.
6. Qualora il Segretario provinciale si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni assembleari, l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è sciolta.
7. Qualora il Segretario provinciale cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da quelle indicate al comma 6, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato, oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
Articolo 24 (L’Assemblea provinciale)
1. L’Assemblea provinciale è formata dai componenti elettivi e dai componenti per funzione.
2. Il numero dei componenti elettivi è compreso tra quaranta e centoventi, in proporzione al numero degli iscritti di ogni Provincia ed è fissato dal’Assemblea provinciale, secondo le disposizioni del Regolamento elettorale per le cariche del Partito.
3. I componenti elettivi sono votati dagli iscritti a scrutinio segreto, contestualmente all’elezione del Segretario provinciale. La rappresentanza di genere è paritaria e, per garantirla, si operano i riequilibri necessari tra i componenti elettivi.
4. I componenti per funzione sono:
a) il Tesoriere provinciale;
b) i Segretari delle Unioni comunali della provincia;
c) il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale;
d) i parlamentari e gli eletti a cariche istituzionali regionali del Partito Democratico iscritti ai circoli della rispettiva provincia;
e) il Sindaco del comune ove ha sede il Coordinamento provinciale e il Presidente della Provincia, qualora iscritti al Partito Democratico;
f) il Capogruppo del Consiglio del comune ove ha sede il Coordinamento provinciale e il Capogruppo del Consiglio provinciale.
5. L’Assemblea elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, ovvero qualora ne facciano richiesta il Segretario provinciale o la Direzione provinciale, oppure un quinto dei suoi componenti.
7. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 25 (La Direzione provinciale)
1. La direzione provinciale è formata dai componenti per funzione e dai componenti elettivi. La rappresentanza di genere è paritaria e, per garantirla, si operano i riequilibri necessari tra i componenti elettivi.
2. I componenti elettivi sono eletti dall’Assemblea provinciale a scrutinio segreto in un numero non superiore al venti percento dei propri componenti.
3. I componenti per funzione sono:
a) il Segretario provinciale che la presiede;
b) il Presidente dell’Assemblea provinciale;
c) il Tesoriere provinciale;
d) il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale;
e) i parlamentari e gli eletti a cariche istituzionali regionali del Partito Democratico iscritti ai circoli della rispettiva provincia;
f) il Sindaco del Comune capoluogo e il Presidente della Provincia, qualora iscritti al Partito Democratico, ovvero l’iscritto o l’iscritta al Partito Democratico che ricoprono la più alta carica istituzionale a livello provinciale e nel Comune capoluogo;
4. La Direzione provinciale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea provinciale. Approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Alle riunioni partecipano con solo diritto di parola i membri dell’Esecutivo provinciale che non sono componenti, né per funzione né eletti, della Direzione provinciale.
Articolo 26 (L’Esecutivo provinciale)
1. Il Segretario provinciale nomina i componenti dell’Esecutivo provinciale favorendo la pari rappresentanza di genere. Ne è componente per funzione il Tesoriere del Coordinamento provinciale.
2. Ogni componente dell’Esecutivo provinciale può essere revocato dal Segretario con provvedimento motivato, comunicato alla Direzione provinciale.
3. L’Esecutivo coadiuva il Segretario nell’attività del Coordinamento provinciale.
4. L’Esecutivo è convocato e presieduto dal Segretario provinciale.
Articolo 27 (I Coordinamenti territoriali)
1. Nell’ambito di ciascuna provincia i Circoli possono formare Coordinamenti territoriali, al fine di coordinare l’attività politica in ragione di peculiarità del territorio o problematiche economiche e sociali.
2. Il Coordinamento territoriale è istituito sulla base di un documento programmatico sottoscritto dai segretari dei circoli aderenti e approvato dalla Direzione provinciale.
3. Il Coordinamento territoriale è formato dai segretari dei circoli aderenti che eleggono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Coordinatore territoriale. Il Coordinatore territoriale partecipa con solo diritto di parola alle riunioni della Direzione provinciale.
4. L’attività e l’organizzazione del Coordinamento è disciplinata dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta dai segretari dei circoli aderenti.
Articolo 28 (Il Tesoriere provinciale)
1. Il Tesoriere provinciale è eletto dall’Assemblea provinciale, su proposta del Segretario provinciale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del partito a livello provinciale; ha la rappresentanza legale e processuale del Coordinamento provinciale ed esercita le sue funzioni in base al Regolamento finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte rimanente del mandato.
Sezione III
L’Unione comunale
Articolo 29 (Organi dell’Unione comunale)
1. Gli organi dell’Unione comunale sono:
a) il Segretario comunale;
b) l’Assemblea comunale;
c) il Tesoriere comunale.
Articolo 30 (Il Segretario comunale)
1. Il Segretario comunale è eletto a scrutinio segreto dagli iscritti ai circoli dell’Unione comunale unitamente all’Assemblea comunale, in concomitanza con l’elezione del Segretario regionale.
2. La presentazione delle candidature è disciplinata dal Regolamento elettorale per le cariche del Partito Democratico. Ogni candidato Segretario si collega ad una o più liste di candidati all’Assemblea comunale.
3. È eletto Segretario comunale il candidato collegato alle liste che hanno ottenuto complessivamente la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea comunale. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto il quorum previsto, il Presidente dell’Assemblea indice nella prima seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario comunale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi dall’Assemblea.
4. l Segretario comunale rappresenta il Partito Democratico a livello comunale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del programma presentato all’atto della candidatura ed espresso dall’Assemblea dell’Unione comunale.
5. Il Segretario comunale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, eventualmente distribuiti nell’arco di tre mandati.
6. Qualora il Segretario comunale si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni assembleari, l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è sciolta.
7. Qualora il Segretario comunale cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da quelle indicate al comma 6, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato, oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
Articolo 31 (L’Assemblea comunale)
1. L’Assemblea comunale è formata dai componenti elettivi e dai componenti per funzione.
2. I componenti elettivi sono eletti dalle assemblee dei circoli di ciascun comune a scrutinio segreto in numero di tre per ogni circolo, contestualmente all’elezione del Segretario comunale. La rappresentanza di genere è paritaria e, per garantirla, si operano i riequilibri necessari tra i componenti elettivi.
3. I componenti per funzione sono:
a) il Tesoriere comunale;
b) i Segretari dei circoli facenti parte dell’Unione comunale;
c) il Segretario dell’organizzazione giovanile comunale;
d) gli eletti iscritti al Partito Democratico a cariche istituzionali di ogni livello di governo iscritti ai circoli dell’Unione comunale.
4. L’Assemblea elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e approva il Regolamento di organizzazione dell’Unione comunale.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, ovvero qualora ne facciano richiesta il Segretario comunale o un quinto dei suoi componenti.
6. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 32 (L’Esecutivo comunale)
1. Il Segretario comunale nomina i componenti dell’Esecutivo comunale favorendo la pari rappresentanza di genere. Ne è componente per funzione il Tesoriere dell’Unione comunale.
2. Ogni componente dell’Esecutivo comunale può essere revocato dal Segretario con provvedimento motivato, comunicato all’Assemblea dell’Unione comunale con un congruo anticipo rispetto alla riunione convocata con questo specifico ordine del giorno.
3. L’Esecutivo coadiuva il Segretario nell’attività dell’Unione comunale.
4. L’Esecutivo è convocato e presieduto dal Segretario dell’Unione comunale.
Articolo 33 (Il Tesoriere comunale)
1. Il Tesoriere comunale è eletto dall’Assemblea comunale su proposta del Segretario comunale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del partito a livello comunale; ha la rappresentanza legale e processuale dell’Unione comunale ed esercita le sue funzioni in base al Regolamento finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte rimanente del mandato.
Sezione IV
Il Circolo
Articolo 34 (Organi del Circolo)
1. Gli organi del Circolo sono:
a) l’Assemblea degli iscritti;
b) il Segretario del circolo;
c) il Coordinamento del circolo.
Articolo 35 (L’Assemblea degli iscritti)
1. L’Assemblea è composta dalle iscritte e dagli iscritti al Circolo.
2. Hanno diritto di voto le iscritte e gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L’Assemblea elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e approva il regolamento di organizzazione del Circolo.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno ogni quattro mesi, ovvero qualora ne facciano richiesta il Segretario del Circolo, oppure il Coordinamento, oppure un terzo degli iscritti.
Articolo 36 (Il Segretario del circolo)
1. Il Segretario del circolo è eletto dall’Assemblea del circolo a scrutinio segreto.
2. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti validi. In caso di parità si procede al ballottaggio nella prima riunione dell’Assemblea del circolo.
3. l Segretario rappresenta il Partito Democratico a livello locale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del programma presentato all’atto della candidatura ed espresso dall’Assemblea del circolo.
4. Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, eventualmente distribuiti nell’arco di tre mandati.
5. Qualora il Segretario cessi dalla carica o si dimetta prima del termine del mandato, l’Assemblea elegge il nuovo Segretario per l’intero mandato.

Articolo 37 (Il Coordinamento del circolo)
1. Il Coordinamento è composto dai componenti per funzione e dai componenti elettivi. La rappresentanza di genere è paritaria e, per garantirla, si operano i riequilibri necessari tra i componenti elettivi.
2. I componenti per funzione sono il Segretario e gli eletti a cariche istituzionali di ogni livello di governo iscritti al circolo.
3. I componenti elettivi, che non possono essere in numero inferiore a quelli per funzione, sono eletti dall’Assemblea del Circolo a scrutinio segreto, con il metodo dell’autocandidatura.
TITOLO III
Le cariche istituzionali
Articolo 38 (Principi)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, coerentemente con i principi dello Statuto nazionale, favorisce a tutti i livelli la presenza paritaria di donne e di uomini nell’accesso alle cariche istituzionali.
2. La candidature e gli incarichi istituzionali sono regolati dal Codice etico e dal presente Statuto in modo da garantire la contendibilità e il limite al cumulo degli incarichi, nonché l’avvicendamento degli eletti nei mandati.
3. La selezione delle candidature alle cariche istituzionali monocratiche avviene in ogni caso con il metodo delle elezioni primarie. Le selezione delle candidature alle cariche istituzionali per le assemblee rappresentative avviene con forme di ampia partecipazione democratica.
Articolo 39 (Elezioni primarie)
1. Le elezioni primarie e le forme di partecipazione democratica sono disciplinate dal Regolamento regionale per la designazione alle cariche istituzionali, approvato dall’Assemblea regionale nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento quadro nazionale.
2. Le elezioni primarie per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali monocratiche sono aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni, nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori del Partito Democratico e devolvano il contributo previsto dal Regolamento regionale per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali.
3. Il Regolamento regionale per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
Articolo 40 (Candidature alle elezioni primarie)
1. La candidatura alle elezioni primarie può essere avanzata da:
a) un decimo dei componenti dell’Assemblea corrispondente al livello territoriale cui appartiene la carica istituzionale;
b) il tre per cento degli iscritti al Partito Democratico nella circoscrizione territoriale cui appartiene la carica istituzionale.
2. Qualora il Sindaco, il Presidente della Provincia o della Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate candidature alternative con il sostegno di un terzo dei componenti dell’Assemblea del relativo livello territoriale o con un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il quindici per cento degli iscritti del relativo ambito territoriale.
3. Le primarie per la scelta delle cariche istituzionali si svolgono con il quorum della maggioranza relativa.
4. Le primarie non si svolgono qualora, nei tempi previsti dal Regolamento regionale per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto della selezione.
Articolo 41 (Elezioni Primarie di coalizione)
1. Qualora il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Presidente della Regione, Presidente della Provincia o Sindaco vengono selezionati mediante elezioni primarie di coalizione, disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento regionale per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali.
2. Le elezioni primarie di coalizione sono aperte a tutte i soggetti previsti dall’articolo 40, nonché a coloro i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento regionale per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali.
3. Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda derogare alle disposizioni del comma 1 o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del corrispondente livello territoriale.
4. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti o gli elettori del Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
5. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento elettorale regionale, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
TITOLO IV
Incandidabilità e incompatibilità
Articolo 42 (Incandidabilità assoluta)
1. Non può essere candidato né agli organi del Partito Democratico, né ad incarichi istituzionali, chi si trova in contrasto con le disposizioni del Codice etico e, in particolare, con quanto previsto al Punto 5 dello stesso o chi non risulta in regola con le norme che prevedono il finanziamento degli eletti al Partito.
Articolo 43 (Incandidabilità agli incarichi istituzionali)
1. Gli iscritti e gli eletti del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia non possono essere candidati a una carica monocratica rispettivamente di governo regionale, provinciale o comunale, né indicati a far parte di un organo esecutivo collegiale del medesimo livello territoriale per più di due mandati pieni anche non consecutivi, ovvero per un periodo complessivamente pari ad otto anni. Tale limite si intende riferito disgiuntamente a ciascun livello di governo.
2. Non può essere candidato al Consiglio regionale, provinciale o comunale chi ha ricoperto la carica di consigliere, rispettivamente, regionale, provinciale o comunale per tre mandati, anche non consecutivi, indipendentemente dalla loro durata.
Articolo 44 (Incompatibilità negli incarichi istituzionali)
1. Gli iscritti e gli eletti del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva, né di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne nei casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte.
2. Le cariche di parlamentare europeo, nazionale e consigliere regionale sono incompatibili con le cariche di consigliere e assessore nei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti. Nel caso di cumulo delle cariche nei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, il 75 percento dell’indennità spettante per la carica di consigliere comunale è versato alla tesoreria comunale del Partito.
3. Nessuno può ricoprire contemporaneamente un incarico esecutivo in una giunta comunale, provinciale o regionale ed essere segretario del Partito Democratico al medesimo livello territoriale. Tale preclusione non opera nel caso in cui il Segretario regionale sia candidato all’incarico di Presidente della Regione.
Articolo 45 (Incompatibilità negli organi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia)
1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, se non in quanto componente per funzione, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Articolo 46 (Deroghe alle incandidabilità e alle incompatibilità)
1. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 sono deliberate dalla Direzione regionale con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.
2. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dell’esperienza politico – istituzionale, delle competenze e delle capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva dell’interessato, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.
Articolo 47 (Disposizioni di rinvio)
1. Per tutti i casi non previsti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Capo V dello Statuto nazionale.
TITOLO V
Le organizzazioni del pluralismo
Articolo 48 (Organizzazione giovanile)
1. L’Organizzazione giovanile del Partito Democratico è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico.
2. Può aderire all’Organizzazione giovanile chi ha compiuto 14 anni, fino al compimento del 29° anno. L’iscrizione all’Organizzazione giovanile comporta l’iscrizione di diritto al Partito Democratico nel circolo territoriale di residenza. L’Organizzazione giovanile può sperimentare forme di adesione che non comportano l’iscrizione al Partito Democratico, disciplinate da un regolamento approvato dall’Assemblea regionale dell’Organizzazione.
3. L’Organizzazione giovanile ha un proprio Statuto e propri organismi dirigenti. Ha autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello di organizzazione del partito.
4. L’Organizzazione giovanile ha il diritto e il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del partito. A tal fine è presente con propri rappresentanti negli organi del partito, secondo le disposizioni del presente Statuto.
5. l’Organizzazione giovanile può sperimentare al livello regionale e provinciale forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli di intesa con gruppi, movimenti e associazioni, nelle forme disciplinate dal proprio Statuto.

Articolo 49 (Conferenza delle donne democratiche)
1. La Conferenza delle donne democratiche è composta dalle iscritte e dalle elettrici che ne condividono le finalità.
2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
Articolo 50 (Coordinamento degli sloveni nel Partito Democratico)
1. Le iscritte e gli iscritti di lingua slovena costituiscono un luogo di elaborazione delle tematiche concernenti la minoranza slovena denominato “Coordinamento degli sloveni”.
2. La Direzione regionale stabilisce con apposito regolamento, anche proposto dal Coordinamento degli sloveni, le modalità di organizzazione e di discussione interna, anche prevedendo un’articolazione del Coordinamento degli sloveni sulla base dei Coordinamenti provinciali del partito.
3. Un rappresentante indicato dal Coordinamento degli sloveni è componente per funzione della Direzione regionale. Nei coordinamenti provinciali in cui è stata costituito il Coordinamento degli sloveni, un suo rappresentante è componente per funzione della Direzione provinciale.
4. Il Partito Democratico, al fine di attuare i principi fondamentali di cui all’articolo 1 dello Statuto regionale, adotta la denominazione ed il simbolo bilingue nei territori in cui è storicamente presente la comunità slovena. La denominazione e il simbolo bilingui possono essere utilizzati anche nella comunicazione interna ed esterna, nonché per i diversi materiali prodotti.
5. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia si impegna a favorire con propri candidati la rappresentanza della minoranza slovena a tutti i livelli istituzionali. A tal fine il Coordinamento degli sloveni partecipa alla fase propositiva delle candidature.
Articolo 51 (Convenzione regionale)
1. La Convenzione regionale è convocata in occasione dell’elezione del Segretario regionale.
2. La Convenzione regionale è composta dai membri dell’Assemblea regionale e da un delegato per ogni Circolo del Friuli Venezia Giulia.
3. Le modalità di convocazione e lo svolgimento dei lavori della Convenzione regionale sono disciplinati dal Regolamento elettorale per le cariche del Partito Democratico.
4. Nel corso della Convenzione regionale vengono presentati i programmi dei candidati alla carica di Segretario regionale.
Articolo 52 (Conferenza programmatica regionale)
1. Ogni anno il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia organizza la Conferenza programmatica regionale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento approvato dall’Assemblea regionale.
2. I temi oggetto della Conferenza programmatica sono decisi dalla Direzione regionale, su proposta del Segretario regionale, oppure da due terzi dei componenti l’Assemblea regionale.
3. Chi ha proposto un tema prescelto, diffonde tra tutte le organizzazioni del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, entro il termine stabilito dall’Assemblea regionale, un documento che costituisce la base della discussione.
4. Le Assemblee territoriali possono approvare specifiche risoluzioni sui temi e sui documenti oggetto della Conferenza programmatica.
5. L’Assemblea regionale delibera entro il termine stabilito dal Regolamento su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza.
Articolo 53 (Referendum)
1. Lo Statuto regionale disciplina il referendum regionale. Il referendum può essere consultivo o deliberativo.
2. Il Presidente dell’Assemblea regionale indice il referendum qualora ne facciano richiesta:
a) il Segretario regionale;
b) la Direzione regionale a maggioranza assoluta;
c) un terzo dei componenti dell’Assemblea regionale;
d) un quinto degli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
e) due Coordinamenti provinciali.
3. La richiesta di referendum deve indicare:
a) la formulazione del quesito;
b) la natura consultiva o deliberativa del referendum;
c) se la partecipazione è riservata ai soli iscritti o è aperta anche agli elettori.
4. La Commissione regionale di garanzia delibera in merito all’ammissibilità del referendum.
5. Non è ammesso il referendum che abbia ad oggetto:
a) le disposizioni dello Statuto nazionale e regionale, salvo quanto previsto all’articolo 65 (Revisione dello Statuto);
b) il bilancio preventivo e consuntivo;
c) le deliberazioni assunte dalla Commissione regionale di garanzia.
6. È approvata la proposta soggetta a referendum che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. La proposta approvata con il referendum deliberativo deve essere attuata tempestivamente dagli organi competenti e non è sottoponibile a referendum nei successivi due anni.
TITOLO VI
Attività e formazione politica
Articolo 54 (Forum tematici)
1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti, il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione delle proposte programmatiche. I Forum producono materia li utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti. I partecipanti sono registrati nell’Albo degli elettori del Partito Democratico, previo consenso espresso.
3. Il Forum tematico è attivato dal responsabile dell’area e del settore tematico del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Un Forum può essere altresì attivato qualora ne facciano richiesta al Segretario del livello territoriale corrispondente almeno dieci persone e la proposta sia approvata dall’organo esecutivo.
4. L’attività dei Forum è disciplinata dal regolamento approvato dall’Assemblea regionale.
5. I materiali e i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a chiunque gratuitamente; non sono oggetto della disciplina sul diritto d’autore. Il Partito Democratico li può utilizzare liberamente per l’elaborazione del proprio programma.

Articolo 55 (Formazione politica)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia promuove attività culturali per la formazione politica degli elettori e degli iscritti.
2. A tal fine il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con istituti, centri di ricerca, università, associazioni culturali e fondazioni.
3. Il Partito Democratico può avvalersi di scuole indipendenti di cultura e formazione politica, che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica, elevati standard di qualità dell’offerta formativa e che siano riconosciute dal Partito ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto nazionale.
4. La partecipazione alle scuole di cultura politica è aperta a tutti.
5. Oltre che per le finalità indicate al comma 1, il Partito Democratico può stabilire intese con associazioni, fondazioni e istituti a carattere politico – culturale senza fini di lucro, nel rispetto della reciproca autonomia.
6. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico e editoriale dei soggetti di cui al comma 5 non sono soggette a pareri emanati dagli organi del Partito Democratico.
Articolo 56 (Fondazione del Partito Democratico)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia può avvalersi di una fondazione per svolgere attività di studio, ricerca e elaborazione programmatica.
2. La Fondazione promuove un confronto costante con gli organi dirigenti del Partito, con il Gruppo consiliare regionale e i gruppi degli enti locali, con le organizzazioni sindacali, sociali, le associazioni culturali e gli istituti di ricerca.
3. La Fondazione garantisce il pluralismo degli apporti alla ricerca e all’elaborazione programmatica e le sue attività sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione regionale del Partito.
TITOLO VII
Gestione finanziaria
Articolo 57 (Autonomia patrimoniale e gestionale)
1. Ogni organizzazione territoriale del Partito Democratico ha una propria autonomia patrimoniale, gestionale e contabile ed è esclusivamente responsabile degli atti assunti e dei rapporti giuridici posti in essere.
Articolo 58 (Bilancio)
1. Il bilancio preventivo e consuntivo sono predisposti dal Tesoriere per il relativo livello territoriale.
2. Il bilancio preventivo è approvato da ciascuna Assemblea territoriale entro il 30 settembre dell’anno in corso.
3. Il bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato dalla relazione del Collegio sindacale, è approvato da ciascuna Assemblea territoriale entro il 31 maggio dell’anno successivo.
4. I bilanci sono pubblicati nel sito del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Articolo 59 (Collegio sindacale)
1. Ogni Assemblea di ciascun livello territoriale elegge il proprio Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. I componenti del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.
3. Ogni Collegio sindacale elegge il proprio Presidente.
Articolo 60 (Finanziamento)
1. Gli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una quota di iscrizione.
2. Il finanziamento del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia è costituito dalle risorse previste da disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, da erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
3. L’Assemblea regionale approva il Regolamento finanziario del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
4. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le organizzazioni territoriali, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi elettorali e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Articolo 61 (Comitato di tesoreria)
1. Il Comitato di tesoreria è composto dal Tesoriere regionale e dai Tesorieri provinciali e delle Unioni comunali delle città capoluogo.
2. Il Comitato di tesoreria coadiuva il Tesoriere regionale nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie.
TITOLO VIII
Organi e procedure di garanzia
Articolo 62 (Composizione della Commissione regionale di garanzia)
1. L’incarico di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti la Commissione di garanzia è vietato presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. In caso di violazione, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
2. I componenti della Commissione di garanzia sono eletti dall’Assemblea regionale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
3. La Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima.
Articolo 63 (Competenze della Commissione di garanzia)
1. Le funzioni di garanzia relative al rispetto dello Statuto, del Codice etico e dei regolamenti sono svolte dalla Commissione [regionale] di garanzia. La Commissione di garanzia è altresì competente ad irrogare le sanzioni previste per la loro violazione.
2. Le sanzioni previste a carico dei singoli sono:
a) il richiamo orale;
b) il richiamo scritto;
c) la sospensione dal Partito fino ad un massimo di sei mesi;
d) la cancellazione dall’Albo degli elettori del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
e) la radiazione dal Partito, il ritiro della tessera di iscritto e la cancellazione dall’Anagrafe degli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia..
3. Le sanzioni previste per le organizzazioni del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sono:
a) la richiesta formale di modifica della deliberazione, previa eventuale sospensione della sua efficacia;
b) l’annullamento della deliberazione, previa comunicazione agli iscritti alla relativa organizzazione;
c) lo scioglimento dell’organizzazione e la eventuale nomina di un coordinatore con il compito di assumere i provvedimenti necessari alla sua ricostituzione.
4. L’irrogazione di una sanzione nei confronti di un’organizzazione non esclude la responsabilità individuale dei suoi componenti, i quali possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti al comma 2.
5. Con apposito Regolamento, proposto dalla Commissione di garanzia e approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono regolate le fattispecie che comportano l’applicazione delle sanzioni e le modalità per la loro deliberazione. I provvedimenti sanzionatori sono deliberati nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.
TITOLO IX
Norme finali e transitorie
Articolo 64 (Entrata in vigore e pubblicazione)
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione, decorso il termine previsto dall’articolo 11 dello Statuto nazionale, ed è pubblicato nel sito ufficiale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
2. Della pubblicazione dello Statuto regionale, effettuata a cura del Segretario regionale dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea, viene data ampia pubblicità attraverso gli organi di informazione del Partito e dei media nazionali e regionali.
3. Copia del presente Statuto è depositata presso … ed è l’atto recante il testo ufficiale.
Articolo 65 (Revisione dello Statuto)
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le proposte di modifica devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei componenti dell’Assemblea regionale.
3. La deliberazione di modifica dello Statuto regionale può essere sottoposta a referendum qualora non sia stata approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea regionale.
4. Il referendum può essere richiesto entro novanta giorni dalla data della deliberazione che modifica lo Statuto da parte di:
a) un quinto dei componenti dell’Assemblea regionale;
b) da un’Assemblea provinciale che abbia deliberato a maggioranza assoluta;
c) da un numero di Assemblee comunali pari ad almeno un quinto delle Unioni comunali, che abbino deliberato a maggioranza assoluta;
d) un decimo degli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
5. La deliberazione di modifica dello Statuto non produce effetto se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
6. L’organizzazione del referendum è di competenza del Segretario regionale. Il procedimento per la raccolta e l’esame delle sottoscrizioni per la proposta di referendum è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea regionale, previo parere della Commissione regionale di garanzia.
Articolo 66 (Coordinamento provinciale di Trieste)
1. In ragione delle caratteristiche territoriali, i circoli della circoscrizione della Provincia di Trieste possono dar vita al Coordinamento provinciale, senza costituire le Unioni comunali dei circoli.
2. Al Coordinamento provinciale di Trieste si applicano le disposizioni previste per il Coordinamento provinciale.
Articolo 67 (Prima elezione delle Assemblee provinciali)
1. Per la prima elezione successiva all’entrata in vigore dello Statuto del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, il numero dei componenti di ciascuna Assemblea provinciale è determinato da parte della rispettiva Assemblea attualmente in carica.
Articolo 68 (Cause di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori)
1. La disciplina prevista dall’articolo 4 del presente Statuto entra in vigore dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito ufficiale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
2. Entro il termine previsto al comma 1, gli eletti del Partito Democratico formalizzano la propria adesione al Gruppo consiliare del Partito Democratico della rispettiva Assemblea rappresentativa.
3. Entro il termine previsto al comma 1, gli iscritti e gli eletti del Partito Democratico comunicano al Segretario regionale copia delle dimissioni presentate al diverso partito o formazione politica a cui eventualmente siano iscritti.
Articolo 69 (Disposizioni sull’interpretazione)
1. Lo Statuto del Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Statuto e dei relativi regolamenti, e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime.
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